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Cassazione penale, Sez III, 21 maggio 2003 n. 459. Sul regime applicabile alle acque di sentina delle navi tra Convenzioni internazionali e disciplina


“Poiché il sequestro probatorio non è una misura cautelare, ma un mezzo di ricerca della prova, esso presuppone non l’accertamento dell’esistenza di un reato, ma la semplice indicazione degli estremi di un reato astrattamente configurabile. La motivazione del relativo decreto..... deve avere principalmente riferimento alla natura ed alla destinazione delle cose da sequestrare, le quali devono essere qualificabili come “corpo del reato” o cose pertinenti al reato”.(Nella fattispecie , correttamente è stato ritenuto che la bettolina, nella quale venivano trattate e trasportate acque di sentina raccolte da altre navi, sottoposta a sequestro probatorio costituisce corpo di reato, essendo stata ritenuta l’astratta configurabilità del reato di cui all’art. 51 d. lgs 22/97.)


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