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Consiglio di Stato, Sez. V, 19 febbraio 2004, n. 674. Sulla materia prima ottenuta dal recupero dei rifiuti e sul suo deposito


· Premesso che di materia prima ottenuta dal recupero di rifiuti parla espressamente l’art. 4, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 22/1977, e le “materie prime secondarie” sono indicate dall’art. 3, comma 1, del d.m. 5 febbraio 1998, adottato in attuazione di quanto disposto dall’art. 31 del citato d.lgs. n. 22/1997, non può considerarsi rifiuto, sia pure destinato al recupero, il prodotto di un procedimento di trasformazione di materie plastiche, eseguito in Germania presso una Società specializzata nel riciclaggio della plastica, e caratterizzato da proprietà che lo rendono idoneo al reimpiego immediato senza ulteriori trasformazioni preliminari, atteso che il materiale utilizzato non può considerarsi rifiuto ai sensi dell’art. 14 del d.l. n 138 del 2002.


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