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TAR Lazio , sez. distaccata di Latina, 12 marzo 2005, n. 304. Ordinanza sindacale al curatore fallimentare per abbandono di rifiuti

Fabio Anile

· La giurisprudenza consolidata in materia di abbandono di rifiuti (art. 14, d.l.vo 22/1997) individua la responsabilità del proprietario dell’area soltanto se sia a lui imputabile la violazione di legge a titolo di dolo o colpa: al Curatore fallimentare non può pertanto essere imposto alcun obbligo per i rifiuti abbandonati sul terreno dell’azienda posta in liquidazione. L’obbligo di smaltimento trova infatti soggettiva individuazione in ragione del previo accertamento di responsabilità e della presupposta ricognizione di comportamenti (commissivi, ovvero meramente omissivi) che abbiano dato luogo al fatto antigiuridico.


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