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TAR Veneto, Sez. III, Sent. n. 2111 del 2/7/2007. Responsabilità del proprietario del sito inquinato: accertamento dei presupposti della colpa


Ai sensi dell’art. 14, comma 3, del D. Lgs. n. 22/1997, la violazione dei divieti di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul e nel suolo è punita a titolo di dolo o colpa e comporta l’obbligo, per il responsabile, di procedere alla rimozione, all’avvio al recupero ed allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi. È escluso che l’evento possa essere imputato, a titolo di responsabilità oggettiva, in capo al proprietario dell’area che non abbia, in alcun modo, concorso alla produzione dell’evento.

 

 

 

(Nella specie, gli ordini rivolti alla società ricorrente – una banca che aveva concesso, mediante un contratto di leasing finanziario, un terreno ad una ditta operante nel settore del trattamento dei rifiuti e responsabile di eventi di inquinamento - sono stati ritenuti illegittimi, in quanto motivati solo sulla base della qualità di proprietaria dell’area).

 

 

Anche ai sensi dell’art. 17, comma 3, del D. Lgs. n. 22/1997, la mera condizione di proprietario dell’area inquinata non è sufficiente a giustificare l’emissione di un provvedimento con cui si ordini, a tale soggetto, di effettuare gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e restitutio in integrum. La notifica del provvedimento di ripristino al proprietario incolpevole avviene solo per gli effetti di cui ai commi 10 e 11 dello stesso art. 17 (ossia per la costituzione, sull’area inquinata, di un onere reale e di un privilegio speciale per le spese di ripristino, affrontate dalla P.A, qualora i responsabili dell’inquinamento non provvedano o non siano individuabili).

 

 

(Ribadita la necessità, ai fini della legittimità degli ordini di ripristino, del positivo accertamento della responsabilità - a titolo di dolo o colpa - in capo al proprietario, sono state accolte, nella specie, le domande cautelari proposte dalla ricorrente, in cui si affermava che, essendo stato individuato il responsabile degli accadimenti, solo nei suoi confronti andassero indirizzati i provvedimenti del sindaco).

 

 

Rispetto al grado di colpa indispensabile per poter configurare una responsabilità del proprietario nel verificarsi dell’inquinamento, il D. Lsg. n. 22/1997 non introduce un’ipotesi di responsabilità aggravata, analoga a quella prevista dall’art. 2051 c.c.. Non può, dunque, ritenersi imposto a tale soggetto uno specifico onere di prevenzione attiva o comunque un grado di diligenza diverso da quello dell’uomo medio o del buon padre di famiglia (contra v. TAR Toscana, Sez. II, sent. n. 393 del 14/03/2007).

 

(Nella specie, il Collegio ha affermato che insorge responsabilità solo nella persona dell’utilizzatore, unico soggetto ad avere la disponibilità giuridica ed il godimento effettivo del bene ricevuto in leasing, a nulla rilevando la comunicazione, da parte del Comune, al concendente, della situazione di illecito stoccaggio di rifiuti ad opera del concessionario, né le clausole del contratto di leasing relative al diritto del concedente di controllare che il bene sia usato dal concessionario conformemente alle disposizioni che ne regolano il funzionamento. A questo ultimo proposito, il medesimo Collegio ha ritenuto che la mancata contestazione da parte della ricorrente all’utilizzatore in ordine all’utilizzo improprio dell’immobile non sembra aver apportato un contributo concreto, sotto il profilo causale, al verificarsi dell’evento dannoso o pericoloso).

 

Sentenza



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