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A fronte delle recenti disposizioni normative nel danno ambientale (DLGS n. 152/2006) – che pure presentano difetti di coordinamento sia tra loro sia con altre disposizioni dello stesso testo legislativo,ritiene questo Collegio che debbano ribadirsi le conclusioni alle quali si è pervenuto – in materia di risarcimento per equivalente patrimoniale – nell’interpretazione dell’ art. 18 della legge n. 34/1986.
(Nella specie è stato affermato che integra il danno ambientale risarcibile anche il danno derivante, medio tempore , dalla mancata disponibilità di una risorsa ambientale intatta, ossia le c d. “perdite provvisorie”, previste espressamente come componente del danno risarcibile dalla direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (in materia si prevenzione e riparazione del danno ambientale) approvata il 21.04.2004 e già considerate risarcibili dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema sotto forma di “modifiche temporanee dello stato dei luoghi).
Ai sensi dell’ art 313, comma 7, del DLGS n. 152/2006 è risarcibile, come nel diritto previgente, il pregiudizio derivante dal fatto produttivo del danno ambientale ai soggetti lesi “nella loro salute o nei beni di loro proprietà”.
(Nella specie, si è ritenuto che la parte civile , in conseguenza dell’inquinamento dell’ ambiente marino costiero, è risultata coinvolta nella vicenda con profili spiccatamente personali (lesione alla reputazione commerciale e diminuzione dell’ attività di ricezione turistica dell’albergo) e che l’entità oggettiva dell’intervento contestato si pone come potenzialmente idonea a compromettere, “anche“ sotto il profilo patrimoniale, le caratteristiche della struttura alberghiera da lui gestita).
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