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TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I, Sent. n. 726 dell’11/08/2007 sul mancato svolgimento della procedura di VIA


Il mancato svolgimento della procedura di VIA, prima della concessione dell’autorizzazione, non costituisce una semplice irregolarità nella successione degli atti procedimentali ma è una violazione di legge, che impedisce ai privati una partecipazione efficace all’azione amministrativa e condiziona le scelte successive della stessa Amministrazione.

Da tale violazione derivano sia un indebolimento della tutela di beni della vita individuali e collettivi (proprietà, domicilio, salute, ambiente), sia un sacrificio dei principi comunitari di precauzione e di azione preventiva che – ai sensi dell’art. 174, par. 2, del Trattato CE – devono guidare, in modo prioritario, le scelte ambientali.

 

(Nella specie, nel 1993 e nel 1994, la Regione aveva rinnovato diverse autorizzazioni – all’attività di smaltimento, riciclaggio e stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi, di smaltimento di diverse tipologie di fanghi nonché di terre inquinate e scorie in polvere ed all’attività di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali da avviare allo smaltimento – già rinnovate nel 1992, anno in cui era stato consentito di elevare il quantitativo di rifiuti ritirati e smaltiti nell’impianto di inertizzazione pre-esistente.

Le autorizzazioni del 1993 e 1994 erano state rilasciate senza previo espletamento della VIA e, perciò, i relativi provvedimenti erano stati oggetto di una prima impugnazione davanti al G.A., da parte di un soggetto privato, proprietario di un’abitazione situata a circa trenta metri dall’impianto di trattamento. I ricorsi erano stati respinti sia in primo grado (TAR, Lombardia, Brescia, sent. n. 433/1996) sia in seconda istanza (Consiglio Stato, sent. n. 1440/1998), perché si era ritenuto che le autorizzazioni del 1993-1994 non costituissero “varianti sostanziali”, soggette a VIA.

Soltanto nel 1996, la Regione – dando atto dell’orientamento più restrittivo del Ministero dell’ambiente in tema di VIA - aveva ingiunto alla Società, gestrice dell’impianto, di attivare - entro 90 giorni - la procedura di valutazione di impatto ambientale, consentendo, peraltro, medio tempore, la prosecuzione dell’attività di trattamento e di inertizzazione di  rifiuti tossico-nocivi – emanando, a tal fine, appositi provvedimenti autorizzatori provvisori - in considerazione della carenza, nel territorio regionale, di impianti simili e della conseguente necessità di non interrompere il servizio.  La procedura di VIA, definita in un primo momento, nel 2000, con decreto del Ministero dell’ambiente, successivamente sospesa e poi riavviata ex novo, anche a seguito dell’apertura di una procedura di infrazione contro l’Italia, aperta dalla Commissione europea,  si era conclusa soltanto nel 2004.

Contro il decreto ministeriale sulla VIA del 2004 e contro le deliberazioni regionali di autorizzazione sopra indicate, lo stesso soggetto privato aveva proposto sette ricorsi al TAR Brescia, deducendo – ancora una volta - il mancato espletamento della procedura di VIA. I ricorsi, riuniti, erano stati tutti respinti dal G.A., il quale aveva ritenuto prevalente – nel concreto bilanciamento di interessi – la prosecuzione dello smaltimento, in quanto attività di pubblica utilità, rappresentando, lo stabilimento in questione, il 23% della capacità di smaltimento dell’intero Paese.

Al contenzioso si era, poi, aggiunta la sentenza della CEDU – del 2 novembre 2006 – che aveva riconosciuto essersi verificata, nella vicenda, una violazione del diritto di domicilio tutelato dall’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo. In tale sentenza, era stato riconosciuto, al soggetto privato, un diritto al risarcimento per danni morali, per il periodo di esercizio dell’impianto in assenza di VIA, vale a dire tra il 1989 ed il 2004).

 

 

 

In accordo con una consolidata giurisprudenza comunitaria, devono essere sottoposte a VIA tutte le nuove autorizzazioni di progetti per i quali si preveda un impatto ambientale importante, anche se tali progetti si collegano a opere o attività la cui autorizzazione sia stata ottenuta o chiesta anteriormente alla scadenza del termine di recepimento della Direttiva 85/337/CE.

 

(Nella specie, il G.A. ha ritenuto che, a fortiori, la procedura di VIA poteva e doveva essere svolta – con riferimento all’attività di inertizzazione - già nel 1989, prima del rilascio dell’autorizzazione, trattandosi di periodo posteriore sia al recepimento della direttiva sulla VIA (ex art. 6 della legge n. 349/1986) sia al DPCM n. 377/1988 (che ha classificato come opere soggette a VIA gli impianti di eliminazione dei rifiuti tossico-nocivi mediante trattamento chimico) sia al DPCM 27 dicembre 1988 (contenente norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità). La procedura di VIA doveva, poi, essere ripetuta nel 1991, quando è stato elevato il quantitativo di rifiuti trattati mediante inertizzazione e, ancora, nel 1993, quando è stato autorizzato il recupero del vecchio impianto di inertizzazione. In quanto mai svolta prima, la VIA avrebbe dovuto precedere anche i rinnovi del 1994 e 1999).

 

 

 

In conformità con la giurisprudenza della Corte di Giustizia, il Giudice Amministrativo ribadisce che gli Stati hanno l’obbligo – ex art. 10 del Trattato CE - di eliminare le conseguenze illecite di una violazione del diritto comunitario, quale deve essere considerata l’omissione della VIA. La possibilità per gli Stati di procedere a tal fine, secondo modalità stabilite dal diritto interno, non può intaccare tre principi: 1) che la VIA deve essere espletata 2) che il diritto interno non può stabilire per la VIA dei rimedi più gravosi di quelli previsti per situazioni analoghe o tali da rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento comunitario 3) che il singolo che subisca le conseguenze dell’omessa VIA ha sempre diritto al risarcimento del danno (v. Corte Giustizia, Sez. V, sent. 5.01.2004, C.201.02 Wells, punti 64-70).

Ne consegue che la VIA, intervenuta in una fase successiva all’autorizzazione dell’impianto ed all’inizio dell’attività, non ha effetto sanante né rispetto ai provvedimenti autorizzatori né rispetto all’attività svolta dai committenti e dai gestori. Le conseguenze negative, infatti, devono essere previste in anticipo ed evitate e non semplicemente mitigate dopo che l’attività pericolosa sia stata posta in essere.

 

(Nella specie, il TAR ha ritenuto che un’applicazione coerente di tali principi avrebbe dovuto comportare la sospensione dell’autorizzazione per il tempo necessario allo svolgimento della VIA e la revoca dell’autorizzazione, in caso di VIA negativa, non potendo un esame svolto a posteriori garantire gli stessi risultati di un esame tempestivamente svolto.

Essendo ormai intangibile il rinnovo dell’autorizzazione, si è ritenuta percorribile la sola strada del risarcimento, non potendo il bilanciamento degli interessi operare retroattivamente né risultare di ostacolo al diritto dei singoli ad ottenere un’equa compensazione monetaria.

Ne è conseguita la condanna della P.A. - non rilevando, in ipotesi di violazione di norme comunitarie, la buona fede delle autorità dello Stato – in solido con la Società gestrice. Quest’ultima è stata ritenuta legittimata passiva e non mera contro-interessata, in quanto nella procedura VIA, il committente è tenuto a chiedere il pronunciamento delle autorità ed ad informarle del progetto, fornendo alla P.A. tutti i dati rilevanti.

Il Tribunale amministrativo ha statuito, infatti, che l’omessa procedura della VIA prima dell’autorizzazione e l’esercizio dell’impianto, in assenza di VIA, danno origine ad una fattispecie di responsabilità dello Stato disciplinata dal diritto comunitario e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, quest’ultima facente parte integrante dei principi del diritto comunitario, in base all’art. 6(F), par 2, del Trattato di Maastricht.

In concreto, è stato riconosciuto il diritto al risarcimento del danno biologico-esistenziale – articolato in invalidità permanente, invalidità temporanea e danno morale - e di quello patrimoniale – individuato nel deprezzamento dell’immobile - al soggetto privato ricorrente).

 

(Sentenza)



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