Home Associazione Links Contatti
     
Editoriale Dottrina Giurisprudenza Convegni Segnalazioni
Cerca:

Segnala questo articolo Versione Stampabile Scaricare File

Scarico senza autorizzazione di reflui provenienti da attività di allevamento di bestiame

Cassazione penale, sentenza n. 11256 del 24 marzo

Anche a seguito della depenalizzazione della condotta di scarico senza autorizzazione di reflui provenienti da attività d’allevamento del bestiame per effetto delle modifiche introdotte dal D.L.vo 16 gennaio 2008 n. 4 all’art. 101, comma settimo lett. b). del D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152, l’utilizzazione agronomica dei reflui medesimi, al di fuori dei casi o dei limiti consentiti, continua ad integrare il reato previsto dall’ari. l37. comma quattordicesimo, del D.L.vo 152 del 2006.
Il più grave trattamento sanzionatorio comminato per l’ipotesi di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, al di fuori dei casi e delle procedure previste, evidentemente dettato dalla considerazione, da parte del legislatore, della maggiore pericolosità dell’impiego, nella produzione di sostanze alimentari, dì materiali potenzialmente nocivi se utilizzati al di fuori delle prescrizioni imposte.

(Nella specie, il Collegio, nel respingere il ricorso, ha sottolineato che la deroga trova piena rispondenza nella clausola di salvezza “salvo che il fatto costituisca reato” prevista dall’ari 137, comma terzo, del medesimo decreto legislativo, che punisce con sanzione amministrativa l’effettuazione o il mantenimento di uno scarico senza l’osservanza delle prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione).



Segnala questo articolo Versione Stampabile Scaricare File

Associazione Giuristi Ambientali
tel. 06/87133093 - 06/87133080
Informativa privacy
powered By Diadema Sinergie