Home Associazione Links Contatti
     
Editoriale Dottrina Giurisprudenza Convegni Segnalazioni
Cerca:

Segnala questo articolo Versione Stampabile Scaricare File

Rapporti fra Valutazione d'impatto ambientale e Autorizzazione integrata ambientale

TAR Brescia, 211/2010

Nell’impostazione originaria (1996) l’impatto ambientale di un’opera o di un impianto era misurato esclusivamente attraverso la procedura di VIA, previo esame dell’assoggettabilità qualora il progetto non rientrasse nei casi di VIA codificati.

Alla decisione sulla VIA si collegavano poi le singole autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell’opera o il funzionamento dell’impianto.

Con l’introduzione dell’AIA tutte queste autorizzazioni sono state raggruppate in un giudizio complessivo e ad ampio raggio.

Nell’AIA sono tra l’altro confluite l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui al DPR 203/1988, l’autorizzazione allo scarico di cui al Dlgs. 152/1999, l’autorizzazione alla realizzazione e modifica di impianti di smaltimento o recupero di rifiuti ex art. 27 del Dlgs. 22/1997, nonché l’autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti ex art. 28 del Dlgs. 22/1997.

Formalmente è rimasta autonoma la procedura di VIA, che deve precedere il rilascio dell’AIA e ne condiziona il contenuto.

È tuttavia evidente che l’ampiezza delle valutazioni svolte in relazione all’AIA si riflette sulla procedura di VIA, nella quale assumono rilievo necessariamente anche gli studi effettuati in vista del rilascio dell’AIA.

L’impatto ambientale di un’opera o di un impianto non potrebbe infatti essere compiutamente inquadrato senza prendere in considerazione gli approfondimenti tecnici che conducono al rilascio dell’AIA e alla contestuale formulazione dei limiti relativi alla produzione di inquinanti.

In definitiva il medesimo materiale è esaminato due volte, ai fini della VIA e per il rilascio dell’AIA. Esiste quindi una retroazione dell’AIA sulla valutazione di assoggettabilità e sulla stessa procedura di VIA, nel senso che la prima, benché cronologicamente successiva, definisce l’oggetto delle seconde. Ovvero, non è possibile decidere sulla VIA senza conoscere anticipatamente il materiale tecnico dell’AIA, intendendo per tale non solo le analisi tecniche ma anche le prescrizioni (o gli schemi di prescrizione) che limitano e indirizzano il contenuto del progetto.


(Nella specie, il Collegio, nel respingere il ricorso, ha sottolineato che il fatto che la VIA e l’AIA tendano ormai a formare un unicum non impedisce tuttavia l’impugnazione separata dei relativi atti, in quanto se il materiale tecnico è comune rimangono diversi gli effetti giuridici dei provvedimenti finali.

Con la VIA viene emessa una pronuncia sulla localizzazione dell’opera o dell’impianto: chi si oppone alla localizzazione scelta ha interesse a impugnare in modo autonomo il relativo provvedimento, ottenendo così anche un effetto inibitorio sull’AIA.

D’altra parte l’impugnazione degli atti relativi alla VIA deve comunque essere seguita dall’impugnazione del rilascio dell’AIA, perché l’oggetto della VIA è definito dalle prescrizioni formulate contestualmente all’AIA, e pertanto è il provvedimento favorevole su quest’ultima che stabilisce a quali condizioni l’impatto ambientale sia accettabile. Questo fenomeno è particolarmente evidente nel caso di modifiche strutturali o ampliamenti che riguardino impianti esistenti, in quanto nella procedura di rilascio dell’AIA devono essere prese in considerazione anche le migliori tecnologie disponibili, e dunque sono privilegiate le valutazioni relative all’efficienza rispetto ai giudizi astratti sulla localizzazione dell’attività)



Segnala questo articolo Versione Stampabile Scaricare File

Associazione Giuristi Ambientali
tel. 06/87133093 - 06/87133080
Informativa privacy
powered By Diadema Sinergie