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Emissioni di biogas da discarica

Cassazione penale, n. 22010/10

La clausola "nei casi non consentiti dalla legge", di cui all’art. 674 del c.p., propriamente riservata all'emissione di gas, vapori o fumi prevista nella seconda parte della norma, va intesa nel senso che, quando la diffusione provenga da un'attività economica socialmente utile e, come tale, legislativamente disciplinata, esula il reato se la diffusione è consentita dalla legge, ovverosia non supera i limiti tabellari previsti dalla legge speciale vigente nella soggetta materia: in tal caso non può intervenire condanna penale per un'emissione in atmosfera che la legge speciale consente e valuta come tipicamente non pericolosa.

Tuttavia, la predetta clausola esclude il reato non per tutte le emissioni provocate dall'attività industriale regolamentata e autorizzata, ma solo per quelle emissioni che sono specificamente consentite attraverso limiti tabellari o altre determinate disposizioni amministrative potendosi solo queste ultime emissioni presumersi legittime.

Invece, non possono presumersi come legittime le altre emissioni, connesse più o meno direttamente all'attività produttiva regolamentata, che il legislatore non disciplina specificamente o che addirittura considera pericolose perché superiori ai limiti tabellari, o che vuole comunque evitare attraverso misure di prevenzione e di cautela imposte all'imprenditore.

Le emissioni di biogas di una discarica di rifiuti rientrano nello normativa sulla prevenzione dell'inquinamento atmosferico di cui al D.P.R. 203/1988 e devono formare oggetto di specifiche prescrizioni tecniche durante tutto l'esercizio dell'attività e non solo quando la discarica si sia esaurita.

L'obbligo di provvedere alla captazione discende direttamente dalla legge, mentre la P.A. può solo determinare le modalità tecniche con cui provvedere. Le discariche sono stabilimenti di pubblica utilità idonei a dar luogo all'inquinamento atmosferico, fenomeno che deve essere considerato nell'unitaria autorizzazione integrata preventiva".


La fattispecie di cui all'art. 674 cod. pen. non richiede per la sua configurabilità il verificarsi di un effettivo nocumento alle persone, essendo sufficiente il semplice realizzarsi di una situazione di pericolo di offesa al bene che la norma intende tutelare..., atteso che anche con ciò può determinarsi un rischio per la salubrità dell'ambiente e conseguentemente della salute umana": tale ipotesi di reato può concorrere con quelle relative alla tutela dell'ambiente stante la diversa struttura della fattispecie e i differenti beni giuridici tutelati".


(Nel caso di specie, il Collegio ha sottolineato che le emissioni in atmosfera di biogas provocate nella gestione della discarica a causa, non tanto dalla mancata installazione di barriere arboree sui confini dell'area della discarica, ma a causa della mancata adozione di accorgimenti diretti ad assicurare la corretta captazione e il razionale convogliamento dei notevoli quantitativi di biogas lasciando incompleti e liberi di scaricare in aria vari pozzi di raccolta della maleodorante miscela gassosa bruciata solo in parte attraverso l'accensione di fiaccole, non erano certamente consentite dal d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, ma erano, invece, vietate da regole generali o speciali che imponevano misure di cautela e prevenzione molto rigorose, come quelle previste dal D.M. 12 luglio 1990, che in forza dello stesso D.P.R. n. 203 del 1988, art. 3 ha dettato le linee guida per il contenimento delle emissioni, oltre che per la fissazione dei valori limite).




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