Home Associazione Links Contatti
     
Editoriale Dottrina Giurisprudenza Convegni Segnalazioni
Cerca:

Segnala questo articolo Versione Stampabile Scaricare File

Sanatoria Paesaggistica

TAR Brescia, n. 2139/10

Se è vero che le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa regionale in materia forestale e regolate dalla legge 689/1981 sono distinte dalla remissione in pristino ex art. 167 del D.Lgs. 42/2004 sia sul piano sostanziale (le prime tutelano il bosco, la seconda tutela il vincolo paesistico) sia su quello processuale (le prime sono impugnabili davanti al giudice ordinario, la seconda rientra nella giurisdizione amministrativa), tuttavia il presupposto materiale rimane lo stesso.

Di conseguenza, l’accertamento svolto ai fini forestali può essere utilizzato per qualificare la fattispecie anche sul piano paesistico.


(Nella specie, il Collegio ha sottolineato che il verbale del Corpo Forestale, corredato di documentazione fotografica, evidenziava puntualmente le caratteristiche dell’intervento sul bosco e la consistenza del nuovo edificio: tali elementi potevano quindi essere utilizzati immediatamente dalla Provincia per esercitare la propria funzione repressiva senza attendere l’esito delle osservazioni presentate dal ricorrente alla Comunità Montana e l’eventuale impugnazione della sanzione in sede giudiziale).


L’autorizzazione paesistica deve precedere l’edificazione e ne è vietato il rilascio successivamente alla realizzazione, anche parziale, dei lavori

La sanatoria che evita la remissione in pristino è ammissibile solo per alcune tipologie secondarie di lavori (opere che non abbiano creato o incrementato superfici utili o volumi; interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria) e richiede l’accertamento della compatibilità paesistica con il pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione.


(Nel caso in esame alcuni dei lavori eseguiti dal ricorrente, e in particolare la realizzazione dello chalet A, fuoriescono da queste ipotesi marginali in quanto vi è stata creazione di nuova superficie utile e di nuovo volume).


Occorre però stabilire fino a che punto la remissione in pristino per mancata autorizzazione preventiva sia una sanzione inevitabile. In realtà se si interpreta l’attuale normativa in modo coerente con il principio di proporzionalità si può ritenere che il divieto di sanatoria sia diretto a impedire all’amministrazione di trasformare ordinariamente, attraverso il giudizio di compatibilità paesistica, il danno ambientale in un equivalente monetario.

Il fatto compiuto viene quindi sanzionato con la remissione in pristino in quanto potrebbe indurre l’amministrazione ad accettare un prezzo in cambio di una lesione al vincolo paesistico. Dove tuttavia non sussista alcun danno ambientale, o addirittura sia possibile ottenere un guadagno ambientale con l’assunzione da parte del trasgressore di specifiche obbligazioni nell’interesse del vincolo paesistico, non vi sono ragioni per escludere un’autorizzazione paesistica rilasciata in via successiva

La soluzione opposta sarebbe irragionevolmente gravosa per il privato e inutile (o controproducente) per l’interesse pubblico.



Segnala questo articolo Versione Stampabile Scaricare File

Associazione Giuristi Ambientali
tel. 06/87133093 - 06/87133080
Informativa privacy
powered By Diadema Sinergie