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Identificazione giuridica della bonifica di siti contaminati

Consiglio di Giustizia Amministrativa, n. 1266/10

L’attività di fognatura e di depurazione delle acque, nonché quelle attività di bonifica, di messa in sicurezza dei siti inquinati e di emunzione delle acque di falda devono essere qualificate come “servizio pubblico” Per identificare giuridicamente un servizio pubblico, infatti, non è indispensabile – a livello soggettivo – la natura pubblica del gestore, mentre è necessaria la vigenza di una norma legislativa che, alternativamente, ne preveda l’obbligatoria istituzione e la relativa disciplina, oppure che ne rimetta l’istituzione e l’organizzazione all’amministrazione. Oltre alla natura pubblica delle regole che presiedono allo svolgimento delle attività di servizio pubblico, e alla doverosità del loro svolgimento, è ancora necessario, nella prospettiva di una definizione oggettiva della nozione, che le suddette attività presentino un carattere economico e produttivo (e solo eventualmente costituiscano anche esercizio di funzioni amministrative) e che le utilità da esse derivanti siano dirette a vantaggio di una collettività, più o meno ampia, di utenti (in caso di servizi divisibili) o comunque di terzi beneficiari (in caso di servizi indivisibili).

(Nella specie, il Collegio ha ritenuto che tali coordinate qualificatorie ben si attagliassero al caso delle attività di bonifica e di messa in sicurezza dei siti inquinati, che sono obbligatorie ex lege al ricorrere di determinati presupposti di fatto; disciplinate da fonti di rango primario; svolte anche a favore di una collettività indeterminata di beneficiari – gli abitanti di una zona inquinata; mirano al perseguimento di un interesse pubblico e, infine, consistono in attività produttive e di rilievo economico. La circostanza che per tali attività non sia prevista l’erogazione di un corrispettivo da parte dei beneficiari, conclude il Collegio, non inficia i riferiti connotati dell’attività quale attività di servizio pubblico e ciò perché, in via generale, la previsione di un corrispettivo - così come di un profitto del gestore del servizio - non è essenziale sul piano della qualificazione giuridica delle attività di servizio pubblico. Inoltre, dal punto di vista strettamente economico, l’utilità dei soggetti tenuti alla messa in sicurezza e alla bonifica di siti inquinati è all’evidenza rappresentata dal vantaggio che costoro hanno conseguito precedentemente attraverso la socializzazione dei costi relativi a oneri del processo produttivo che sarebbero dovuti rimanere a carico delle stesse imprese inquinatrici: attraverso le procedure di bonifica e messa in sicurezza tali costi vengono nuovamente internalizzati, peraltro in misura inferiore al vantaggio ottenuto dalle imprese obbligate, non essendo integralmente risarciti i danni, individuali e collettivi, alla salute medio tempore verificatisi).


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