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Urbanistica, DIA, difformità parziale e regime sanzionatorio

Cassazione penale, n. 32497/10

Nei casi previsti dai commi 1 e 2 dell’art. 22 del TU n. 380/2001 — in cui la DIA si pone come titolo abilitativo esclusivo (non alternativo, cioè, al permesso di costruire) — la mancanza della denunzia di inizio dell’attività o la difformità delle opere eseguite rispetto alla DIA effettivamente presentata non comportano l’applicazione di sanzioni penali ma sono sanzionate soltanto in via amministrativa.

L’esecuzione di interventi sostanzialmente difformi da quanto stabilito da strumenti urbanistici e regolamenti edilizi è in ogni caso punibile ai sensi dell’art. 44, lett. a), del T.U. n. 380/2001, anche se preceduta da rituale denuncia d’inizio attività.

Nei casi previsti dal 3° comma dell’art. 22 del T.U. n 380/2001 — nei quali la DIA si pone come alternativa al permesso di costruire — l’assenza sia del permesso di costruire sia della denunzia di inizio dell’attività, ovvero la totale difformità delle opere eseguite rispetto alla DIA effettivamente presentata integrano il reato di cui al successivo art. 44, lett. b). Non trova comunque sanzione penale la difformità parziale.

(Nella specie, il Collegio ha accolto il ricorso proposto da un privato contro una sentenza di un giudice monocratico che, nel dichiarare il non doversi procedere per maturata prescrizione, tuttavia aveva riconosciuto l’esistenza del reato di realizzazione di un intervento di ristrutturazione edilizia di un fabbricato parzialmente difforme dalla denuncia di inizio attività presentata.


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