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Requisizione dell'area contaminata e disponibilità della stessa

TAR Napoli, n. 1824/2010

L’obbligo di bonifica accompagna il responsabile dell’inquinamento anche quando questi non gode o si è spogliato della disponibilità del sito, con la conseguenza che non si comprende perché, in base a tale disposizione, la fase di bonifica avrebbe dovuto necessariamente precedere, nel caso specifico, quella della derequisizione. L’obbligo di bonifica prescinde dalla disponibilità dell’area compromessa e si collega semplicemente alla condotta determinativa dell’inquinamento o del pericolo di inquinamento: in altre parole, il responsabile del degrado è sempre tenuto a ripristinare la precedente situazione ambientale, indipendentemente dal rapporto giuridico sussistente in relazione al bene contaminato.

(Nella specie, il Collegio ha sottolineato che il Comune, laddove eventualmente individuato come soggetto responsabile di attività inquinanti a danno dell’immobile in questione, non potrebbe mai perdere tale qualità con il semplice trasferimento della detenzione dell’immobile stesso in altre mani, che nel caso specifico coincidono con quelle dei proprietari, né questi ultimi, una volta entrati nella disponibilità del bene, potrebbero acquistare la posizione di coobbligati del responsabile dell’inquinamento. Una consolidata giurisprudenza, infatti, ha puntualizzato che l’obbligo di bonifica grava sull’effettivo responsabile dell’inquinamento, mentre la mera qualifica di proprietario o detentore del terreno inquinato non implica l’obbligo di effettuazione della bonifica, e le autorità amministrative hanno il dovere di ricercare ed individuare il responsabile dell’inquinamento, non potendo costringere il titolare dell’area a porre in essere gli interventi).


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