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Bonifica e modalità delle analisi

TAR Perugia, sentenza n. 416/2010

Se la legge prevede che l’indagine preliminare sulla contaminazione di un sito venga effettuata entro certi termini, e se i risultati (correttamente ottenuti) di detta indagine attestano l’esistenza dei presupposti per l’obbligo di presentare il piano di caratterizzazione del sito inquinato, non è necessario procedere ad un riesame, concedere al responsabile dell’evento inquinante una sorta di seconda chance, che si tradurrebbe in una disapplicazione del principio comunitario del “chi inquina paga”, e della disciplina nazionale che ne ha stabilito tempi e modalità attuative, e comporterebbe un aggravamento del rischio di danno per l’ambiente.

(Nella specie, nel respingere il ricorso presentato dall’affittuario di un impianto di distribuzione carburanti, volto a chiedere l’annullamento di un’ordinanza della Provincia con la quale era stata disposta l'esecuzione di un Piano di Caratterizzazione, ha sottolineato che, anche nella prospettiva del giudizio di ragionevolezza di una disciplina legislativa che prevede termini e passaggi procedimentali cogenti – escludendo, quindi, un diritto del responsabile a riesami o verifiche supplementari – va considerato che l’effettuazione di un piano di caratterizzazione ha un costo che appare evidentemente sostenibile, a fronte del rischio e del possibile danno che deriverebbe da un ritardo nell’avanzamento del procedimento finalizzato alla - eventuale - bonifica del sito contaminato).


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