In materia di impianti eolici per la produzione di energia sussiste un potere discrezionale pacificamente riconosciuto al Comune di individuare le scelte ritenute migliori per disciplinare l'uso del proprio territorio, al fine di procedere ad un assetto razionale degli aereogeneratori in armonia con la tutela del paesaggio e con l’interesse ad uno sviluppo sostenibile dell’energia da fonti rinnovabili.
La realizzazione degli impianti eolici impone un contemperamento tra l’interesse alla tutela del paesaggio e quello alla produzione di energia attraverso fonti “pulite” e rinnovabili: non c’è dubbio, infatti, che se, da una parte, tali impianti possono contribuire notevolmente alla riduzione dei gas serra, dall'altra, essi incidono negativamente sul paesaggio.
(Nella specie, il Collegio ha sottolineato che il Comune – che stante la favorevole posizione del territorio aveva ricevuto numerose richieste di autorizzazione per la realizzazione di parchi eolici – ha correttamente ritenuto opportuno dotarsi di un atto di pianificazione al fine di disciplinare gli interventi da assentire. L’atto impugnato, continua il Collegio, si fonda legittimamente sul potere discrezionale pacificamente riconosciuto al Comune di individuare le scelte ritenute migliori per disciplinare l'uso del proprio territorio, al fine di procedere ad un assetto razionale degli aereogeneratori in armonia con la tutela del paesaggio e con l’interesse ad uno sviluppo sostenibile dell’energia da fonti rinnovabili).