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Ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco

TAR di Torino, n. 4376/10:

L’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse, comportando la chiusura della parentesi giurisdizionale aperta dal ricorrete con l’interposizione del gravame, è conseguenza a cui il Giudice può pervenire solo se il provvedimento impugnato sia stato sostituito da un altro che rechi un assetto di interessi del tutto nuovo e integralmente satisfattivo della pretesa azionata in giudizio, ovvero quando le circostanze di fatto sopravvenute o la situazione di diritto determinatasi siano tali da rendere del tutto inutile per il ricorrente la pronuncia di annullamento, alla quale il deducente non possa avere più alcun interesse, quantunque di natura meramente morale. Nel processo amministrativo la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse può essere pronunciata al verificarsi di una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova e sostitutiva rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente qualsiasi (anche soltanto strumentale o morale o comunque residua) utilità della pronuncia del giudice.

(Nel caso di specie, la ricorrente aveva dichiarato di aver ancora interesse alla decisione del ricorso, quanto meno allo scopo di scongiurare ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, che, come ha dimostrato la successiva interposizione di motivi aggiunti, sono stati di fatto successivamente adottati).

Il potere di ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco è uno strumento giuridico residuale, legittimamente adottabile solo qualora l’ordinamento non predisponga strumenti ordinari per far fronte alla situazione di pericolo che si vuole scongiurare. Nel caso delle situazioni di abbandono di rifiuti pericolosi, tale rimedio è apprestato in via generale dall’ordinamento dall’art. 13 del Decreto Ronchi, che consente l’adozione di un’ordinanza per rimediare ad un’urgente ed eccezionale necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, previa indicazione delle norme derogate e del parere degli organi tecnico – sanitari locali, espressi con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

(Nella fattispecie, nonostante il richiamo ad una nota dell’ARPA Piemonte, nulla è stato detto in ordine alla situazione di eccezionale urgenza, ovverosia di contingibilità).

La contingibilità, ossia l’eccezionalità della situazione di fatto generatasi e la correlativa eccezionale urgenza a provvedere, costituisce prerequisito imprescindibile per l’esercizio sia del potere specifico di ordinanza contemplato all’art. 13 del Decreto Ronchi, sia del generico e residuale potere di ordinanza di cui all’art. 38 dell’abrogata L. n. 142/1990.

(Nel caso di specie, il Collegio ha sottolineato che la situazione cui il provvedimento ha inteso porre rimedio risaliva a svariati anni addietro).

Ai sensi dell'art. 14 del Decreto Ronchi, è obbligata alla rimozione dei rifiuti depositati sull'area di sua proprietà, in solido con il responsabile dell'inquinamento, il soggetto che non abbia controllato debitamente l'operato del proprio ausiliario o preposto. Infatti, ben potrebbe comunque ravvisarsi una responsabilità colposa omissiva sotto il profilo civilistico, non solo nel proprietario che tollera il deposito di materiale ignoto da parte di ignoti pure colti sul fatto sul proprio terreno, ma ancor di più di colui che civilisticamente risponde del fatto illecito del proprio ausiliario o preposto.

(Nella specie, tuttavia, il Collegio ha sottolineato che la ricorrente non ha colto sul fatto gli autori del deposito dei rifiuti, né si è avvalsa di ausiliari o preposti. Inoltre, non può neanche esserle ascritta una responsabilità per omissione, poiché, come allegato in fatto e non contestato dal Comune resistente, la ricorrente, in forza della prima ordinanza, risalente al 1988, provvide sia ad incaricare un’Azienda locale di bonificare il terreno, sia a recintare il medesimo e ad approvi i cartelli recanti il divieto di scarico di rifiuti).


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