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Procedimento autorizzativo energia eolica

TAR Napoli, n. 1749/10

La nota di comunicazione dell’avvio del procedimento è un atto avente natura meramente endoprocedimentale non ex se impugnabile. La comunicazione di avvio del procedimento, al pari degli atti infraprocedimentali non idonei a suscitare un arresto o ad evocare uno sbocco con certezza negativo della procedura, non è atto autonomamente impugnabile in ragione della sua natura preparatoria nell'ambito di un iter suscettibile di definizione non necessariamente sfavorevole nei riguardi dell'interessato.

(Nella specie, il Collegio ha ritenuto inammissibile il ricorso, nella parte in cui si chiedeva l’annullamento di tale nota comunicativa, atteso che la stessa non reca alcuna manifestazione di volontà provvedimentale e non è, come tale, immediatamente lesiva dei suoi interessi, risultando, anzi, emanata in funzione di garanzia della partecipazione al procedimento amministrativo, consentendo di formulare entro i 30 giorni successivi alla notificazione dell'atto le proprie osservazioni che verranno opportunamente valutate dall'Autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni).

Pur ad ammettere la natura perentoria del termine di 180 giorni previsto dall'art. 12, comma 4, ultimo periodo, D.L.vo 29 dicembre 2003, n. 387, per la conclusione del procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione di impianti di energia eolica e decorrente dalla data della presentazione della relativa domanda, decisivo è il rilievo che il termine in questione è stato fissato dal Legislatore nell'esclusivo interesse del richiedente l'autorizzazione, sicché è solo questi che può pretenderne il rispetto e lamentarsi del suo mancato rispetto, mentre analogo interesse non ha il soggetto espropriando. Ogni considerazione su un presunto ordine gerarchico fra interessi pubblici e privati resta preclusa allorquando i rapporti fra queste due categorie di interessi vengano disciplinati direttamente dalla legge nel senso di considerare assolutamente prevalente l'interesse pubblico allo sfruttamento delle fonti di energia alternativa e rinnovabile rispetto agli interessi meramente dominicali dei soggetti proprietari delle aree ove dovrà essere ubicato l'impianto. Non è un caso, infatti, che l’art. 12 del D.Lgs n. 387 del 2003, stabilisca che l'approvazione del progetto, ed il conseguente rilascio dell'autorizzazione unica, implicano la dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori. Ovviamente il preminente interesse pubblico alla realizzazione di impianti di tale portata, secondo la logica di uno sviluppo sostenibile, trova il necessario controaltare nell'adeguata ponderazione delle implicazioni che il progetto in corso di approvazione può avere nei confronti di una serie di interessi pubblici puntualmente indicati della norma (ambientali, paesaggistici ed urbanistici, ecc.). Tuttavia l'unica sede in cui tale valutazione viene effettuata è quella della Conferenza di Servizi.

(Nel caso di specie, il Collegio ha rilevato che l'istruttoria era stata espletata in maniera approfondita ed esauriente attraverso la ponderazione di tutti gli interessi, pubblici e privati coinvolti ed i diritti dominicali degli espropriandi potevano trovare adeguato ristoro nella corresponsione di adeguato indennizzo).

Le delibere regionali con le quali sono state approvate le linee guida per le procedure e gli indirizzi programmatici per l’installazione di impianti eolici non hanno valore regolamentare, ma si limitano ad esprimere generici indirizzi programmatici e di massima, per orientare, in funzione di mera previsione di intenti, la futura azione provvedimentale degli uffici competenti con la conseguenza che non sussiste alcuna riserva di competenza regolamentare del Consiglio per la loro adozione. Inoltre la disciplina procedimentale dettata dall'art. 12 del D.L.vo n. 387 del 2003 è autoapplicativa, nel senso che alla stessa devono immediatamente uniformarsi le Regioni, prescindere della eventuale adozione da parte loro di atti normativi di attuazione o di "Linee Guida".

(Nella specie, Il Collegio ha ritenuto infondata la censura relativa alla presunta incompetenza della Giunta Regionale ad approvare le procedure e gli indirizzi programmatici per l'installazione di impianti eolici (c.d. Linee Guida)

In base all'art. 12 n. 7 D.Lgs n. 387/03 29 dicembre 2003, n. 387, gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (quali i generatori eolici) possono legittimamente essere ubicati anche in zone classificate agricole dallo strumento urbanistico vigente nel Comune. Nell'esercizio della propri discrezionalità in materia di governo del territorio i comuni possono certamente prevedere aree specificamente destinate ad impianti eolici mentre in mancanza di una simile previsione conformativa detti impianti possono essere localizzati, senza distinzioni (almeno, per quanto riguarda la valutazione di compatibilità urbanistica), in tutte le zone agricole. Ne consegue che l'autorizzazione unica produce, tra gli altri, anche l'effetto di variante urbanistica automatica, con possibilità di derogare anche ad eventuali limiti in tema di altezza previsti dallo strumento urbanistico generale.


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