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Riutilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura

TAR Friuli Venezia Giulia, sentenza n. 299/10

Per evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull’uomo, il D.Lgs n. 99/92 detta tutta una serie di disposizioni piuttosto precise e dettagliate, che concretano una disciplina completa ed esauriente, che è, allo stato, l’unica applicabile al settore. Infatti il successivo D.Lg. 152/06, pur occupandosi delle “zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola”, non detta prescrizioni puntuali, ma rinvia al Codice di Buona Pratica agricola che, a sua volta, rinvia anch’esso al D.Lg. 99/92, e, alla voce “fanghi da depurazione” sottolinea che “è possibile l'impiego come fertilizzanti di fanghi da processi di depurazione di acque reflue urbane o altri reflui analoghi aventi caratteristiche tali da giustificarne un utilizzo agronomico (adeguato contenuto in elementi della fertilità, in sostanza organica, presenza di inquinanti entro limiti stabiliti.

Per quanto concerne le competenze, l’art. 6 del D.Lg. 99/92 stabilisce che le Regioni rilasciano le autorizzazioni per le attività di raccolta, trasporto, stoccaggio, condizionamento; stabiliscono ulteriori limiti e condizioni di utilizzazione in agricoltura per i diversi tipi di fanghi in relazione alle caratteristiche dei suoli, ai tipi di colture praticate, alla composizione dei fanghi, alle modalità di trattamento. La L.r. 24/06, intitolata “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport” ha conferito “alle Province le funzioni amministrative relative all’istruttoria e al rilascio delle autorizzazioni in relazione alle attività di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”.

(Nella specie, il Collegio ha sottolineato che non era stata affatto conferita alle Provincia la facoltà di stabilire “ulteriori limiti e condizioni di utilizzazione in agricoltura per i diversi tipi di fanghi in relazione alle caratteristiche dei suoli, ai tipi di colture praticate, alla composizione dei fanghi, alle modalità di trattamento”, che resta confermata in capo alla Regione, la quale sta provvedendo in tal senso nell’ambito dei “Programmi di Azione” per le zone vulnerabili previsti dall’art. 92 del D.Lg. 152/06).


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