Home Associazione Links Contatti
     
Editoriale Dottrina Giurisprudenza Convegni Segnalazioni
Cerca:

Segnala questo articolo Versione Stampabile Scaricare File

Tutela del paesaggio e legittimazione ad agire

TAR di Milano, n. 2411/10

La tutela paesaggistica ormai si è evoluta rispetto al momento in cui venne introdotta, e non si realizza più soltanto attraverso le forme del binomio vincolo paesaggistico/autorizzazione paesaggistica previsto dagli artt. 146 e ss. d.lgs. 42/04, ma anche attraverso ulteriori strumenti giuridici che prevedono strumenti di tutela diversi dalla necessità di uno specifico titolo abilitativo ulteriore rispetto a quello edilizio. Nell’attuale sviluppo dell’ordinamento giuridico, dunque, l’ambito di applicazione della tutela paesaggistica non riguarda ormai soltanto le aree oggetto di vincolo di tutela, in quanto il vincolo di tutela ex artt. 146 e ss. d.lgs. 42/04 è soltanto uno degli strumenti attraverso cui l’ordinamento persegue l’obiettivo della tutela del paesaggio. In punto di legittimazione ad impugnare dei comitati l’orientamento della giurisprudenza amministrativa è nel senso che un comitato spontaneo di cittadini può essere legittimato ad impugnare provvedimenti ritenuti lesivi di interessi comuni solo se dimostra di avere un collegamento stabile con il territorio ove svolge l’attività di tutela degli interessi stessi, se la sua attività si è protratta nel tempo e se, quindi, il comitato non nasce in funzione della impugnazione di singoli atti e provvedimenti”. Si tratta, in definitiva, di valutare caso per caso se l’attività del comitato si è protratta nel tempo o è frutto di una costituzione estemporanea finalizzata al ricorso.

(Nel caso in esame, il Collegio ha sottolineato che si era di fronte ad un soggetto giuridico nato tempo addietro con statuto che recava già nell’oggetto la promozione e valorizzazione della natura e dell’ambiente nei confronti di una selvaggia industrializzazione ed occupazione del territorio dell’Isola bergamasca, che senz’altro era ed è radicato in loco).

La norma sulla decorrenza dei termini nel procedimento cautelare - che costituisce eccezione alla sospensione feriale - va interpretata nel senso che esso legittimi semplicemente il Tribunale a fissare udienza anche nel periodo feriale senza che la controparte possa dedurre che i termini sono sospesi, ma non legittima a ricavare da ciò conseguenze sugli oneri che incombono sulle parti nel processo principale. La deroga alla sospensione dei termini, dunque, vale soltanto per il subprocedimento cautelare, ma non per il procedimento principale in cui esso si inserisce.


Segnala questo articolo Versione Stampabile Scaricare File

Associazione Giuristi Ambientali
tel. 06/87133093 - 06/87133080
Informativa privacy
powered By Diadema Sinergie