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Obbligo di rimozione amianto

TAR di Firenze, n. 6722/10

La legge 27 marzo 1992, n. 257, che disciplina la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto, pur avendo stabilito il divieto di estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione e produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto, non impone un obbligo indiscriminato di rimozione e smaltimento dei materiali già esistenti contenenti tale prodotto. La concentrazione di fibre di amianto respirabili nei luoghi di lavoro ove si utilizza o si trasforma o si smaltisce amianto, nei luoghi ove si effettuano bonifiche, negli ambienti delle unità produttive ove si utilizza amianto e delle imprese o degli enti autorizzati alle attività di trasformazione o di smaltimento dell'amianto o di bonifica delle aree interessate, infatti, non può superare i valori limite fissati dall'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277. Di conseguenza, non pare potersi evincere un obbligo cogente e generalizzato di rimuovere il materiale contenente amianto già utilizzato negli edifici privati prima dell'entrata in vigore della legge n. 257/1994, salvo che lo stato di manutenzione del medesimo ne renda evidente l'opportunità.

(Nel caso di specie, il Collegio ha sottolineato che, fra l’altro, c’è stato un contrasto sussiste un contrasto tra le conclusioni raggiunte dall’ARPAT e quelle fatte proprie dall'Ufficio d'igiene e sanità pubblica dell'Azienda sanitaria locale di Firenze e poi recepite nel provvedimento impugnato: mentre per la prima vi sarebbe stata la necessità di rimozione della copertura, stante il suo cattivo stato di manutenzione, per la seconda il manufatto presentava un sufficiente stato manutentivo…in assenza di parti friabili e/o frammentate, passibili di dispersione di fibre amiantifere).


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