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Minieolico e procedure autorizzatorie

Corte Costituzionale, n. 107/11

È illegittima la norma regionale che innalza la soglia di potenza, stabilita a livello nazionale, per gli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile, estendendo l’applicabilità del regime semplificato della denuncia di inizio attività. Maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione, per i quali si proceda con diversa disciplina, possono essere individuate solo con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata, senza che la Regione possa provvedervi autonomamente (sentenze nn. 194, 124 e 119 del 2010). Emerge in tal modo la violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., avendo la legge regionale violato i principi della legge statale, nella materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», di competenza concorrente (sentenze nn. 366, 332, 168 e 124 del 2010).

(Nella specie, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una norma della regione Basilicata, con la quale l’Amministrazione regionale aveva innalzato la soglia di potenza individuata, per gli impianti eolici, in kW 60, e aveva stabilito che gli impianti fotovoltaici non integrati per la produzione di energia elettrica di microgenerazione di potenza superiore a 200 kW ed inferiore ad 1 MW, ovunque ubicati, proposti dallo stesso soggetto, sia egli persona fisica o giuridica, e/o dallo stesso proprietario dei suoli di ubicazione dell’impianto, potevano essere «costruiti ed eserciti con la DIA», a condizione che fossero posti ad una distanza non inferiore a 500 metri in linea d’aria. Anche in tal caso, la norma regionale, prevedendo una soglia superiore a quella stabilita dalla legge statale per tali tipi di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (20 kW), si pone in contrasto con l’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2009, che contiene la normativa statale di principio in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia»).


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