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Passaggio dalla TARSU e TIA (Tariffa di igiene ambientale)

T.A.R. di Torino, n. 29/11

Dal momento che allo stato attuale del diritto comunitario non vi è alcuna norma che imponga agli stati membri un metodo preciso del finanziamento del costo di smaltimento dei rifiuti urbani mentre vi è un obbligo di risultato (garantire che tutti i detentori di rifiuti ne sopportino collettivamente e complessivamente l’onere), gli stati membri dispongono di “competenza in merito alla forma e ai mezzi per il perseguimento di tale risultato”. Conseguentemente “in tali circostanze, ricorrere a criteri basati, da un lato, sulla capacità produttiva dei «detentori», calcolata in funzione della superficie dei beni immobili che occupano nonché della loro destinazione e/o, dall’altro, sulla natura dei rifiuti prodotti, può consentire di calcolare i costi dello smaltimento di tali rifiuti e ripartirli tra i vari «detentori», in quanto questi due criteri sono in grado di influenzare direttamente l’importo di detti costi. Sotto tale profilo, la normativa nazionale che prevede, ai fini del finanziamento della gestione e dello smaltimento dei rifiuti urbani, una tassa calcolata in base ad una stima del volume dei rifiuti generato e non sulla base del quantitativo di rifiuti effettivamente prodotto e conferito non può essere considerata, allo stato attuale del diritto comunitario, in contrasto con l’art. 15, lett. a), della direttiva 2006/12”.

(Nella specie, il Collegio ha rigettato il ricorso di diversi ricorrenti privati, i quali sostenevano la diretta applicabilità della normativa comunitari e, in particolare, dell’art. 130 R del Trattato di Maastricht e connesso principio “chi inquina paga” nonché sul principio, dettato dalla direttiva CEE 91/156 del 18.9.1991, secondo cui il costo di smaltimento deve essere sostenuto dal detentore dei rifiuti. Il Collegio, inoltre, ha sottolineato che i ricorrenti hanno agito “spendendo” diversi titoli di legittimazione, in quanto taluni si sono fatti attori in proprio e altri si sono qualificati come titolari di società o ditte individuali: dal momento che il cuore della censura si è appuntato sulle modalità di addebito del servizio smaltimento rifiuti – che pacificamente il Comune ha effettuato, secondo il meccanismo della TARSU, applicando coefficienti presuntivi che tengono conto della superficie degli immobili occupati e della tipologia di attività svolta e che i ricorrenti vorrebbero invece collegato all’effettiva produzione di rifiuti – è chiaro, di conseguenza, il potenziale conflitto di interessi sul punto tra i vari ricorrenti, soprattutto là dove i medesimi appartengono strutturalmente a diverse categorie di contribuenti (privati oppure operatori economici). Non è infatti dato evincere se dall’accoglimento della dedotta censura tutti i ricorrenti avrebbero un identico beneficio o se la diversa distribuzione del carico tributario non avrebbe piuttosto l’effetto di aggravare i costi per alcuni alleviandoli per altri).

Il previsto passaggio graduale dal regime di “tassa” a quello di “tariffa”, non impedisce che il metodo per il calcolo dell’aliquota tariffaria possa essere applicato anche prima di tale scadenza per il calcolo della tassa sullo smaltimento dei rifiuti. E tanto specie ove il sistema inneschi un’accelerazione nel processo di copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani da parte dei contribuenti.

(Nella specie, il Collegio ha evidenziato che il d.p.r. 158/99, nel generale contesto di passaggio da un regime tributario a uno tariffario, ha previsto l’introduzione del metodo normalizzato per la determinazione delle componenti di costo e in particolare ha precisato che, a regime, la tariffa dovrà coprire i costi di gestione dei rifiuti urbani; tra le rilevanti voci di costo ai fini del rispetto “dell’equivalenza tra tariffa e costi” l’allegato 1 del d.p.r. 158/99 inserisce tra i costi operativi di gestione anche i costi “spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche”. L’amministrazione ha specificamente motivato l’intento di perseguire la parità tra costi e tariffa, indicando anche la percentuale di costi che intende coprire).


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