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VIA e procedure di VAS avviate anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 4/08

Consiglio di Stato, sentenza n. 2755/11

Il comma 2 ter dell’art. 35 del d.lgs. n. 152/2006 ha disposto che le procedure di VAS avviate prima della entrata in vigore del decreto n. 4 del 2008 andavano concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell’avvio del procedimento; tenuto conto che il decreto legislativo n. 152 del 2006, già nel suo testo originario, era entrato in vigore, a seguito delle relative proroghe, alla data del 31 luglio 2007 (Corte Cost. n. 225/2009), alla data di entrata in vigore del d.lg. n. 4 del 2008, erano già vigenti le disposizioni statali sulla VAS, contenute nel decreto legislativo n. 152 del 2006, che andavano applicate alle procedure regionali sulla VAS avviate prima dell’entrata in vigore del d.lg. n. 4 del 2008.

(Nella specie, il Collegio ha ritenuto di non condividere la tesi secondo cui l’intera parte II del decreto 152 del 2006, come sostituita dal d.lg n. 4 del 2008, sarebbe entrata in vigore soltanto nel 2009 – tenuto conto del termine di adeguamento annuale concesso alle Regioni dall’art. 35, c. 2 ter – con la conseguente assenza della necessità della VAS e la sussistenza unicamente dell’obbligo preesistente di effettuare le valutazioni di incidenza ai sensi del dPR n. 357 del 1997. Analogamente, il Collegio ha ritenuto che non si possa affermare che l’espressione “in mancanza di norme vigenti regionali trovano diretta applicazione le norme di cui al presente decreto” possa essere intesa nel senso di esonerare la Regione, in quanto priva di specifica disciplina sulla VAS, ad omettere per un anno tale procedura valutativa sui piani e sui programmi (nella specie, Piano faunistico venatorio), pur se in corso di approvazione. Al contrario, proprio il comma 2 ter, avendo consentito che le procedure di VAS già avviate si concludessero secondo le norme vigenti, all’evidenza ha ribadito la necessità della medesima procedura, pur diversa da quella introdotta con la riforma del 2008).

Il richiamo contenuto nell’art. 35, comma 2 ter del d.lgs. n. 152/2006, “alle procedure di VAS avviate antecedentemente” ha significato che queste potessero proseguire sulla base della normativa statale preesistente sulla stessa VAS (meno stringente di quella introdotta dal d.lg. del 2008), e non anche che le ‘valutazioni di incidenza’ si sarebbero potute considerare equipollenti a quelle già previste dal d.lg n. 152 del 2006 e da applicare doverosamente. Sotto tale aspetto, va sottolineata la diversità della VAS rispetto alla ‘valutazione di incidenza’ ambientale sottesa ai piani provinciali resa dalla Regione, ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 357 del 1997: infatti, la “valutazione di incidenza”, già prevista nel sistema antecedente alla differita entrata in vigore del d.lg. n. 152 del 2006, ha un rilievo settoriale, destinato alla particolare protezione di siti di importanza comunitaria (e da tenere in considerazione anche in sede di VAS, anch’essa divenuta necessaria in base alla normativa sopravvenuta del 2006).

Poiché la disciplina della VAS rientra nella materia della tutela dell'ambiente di competenza dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., la Regione non può ridurre la tutela ambientale, i cui standard minimi siano stati fissati dalla legge statale.


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