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Sversamento su terreno di altrui proprietà

Cassazione penale, n. 715/11

La fattispecie prevista dall'art. 674 cp è collocata nello ambito delle contravvenzioni di polizia ed è posta a tutela della incolumità pubblica; i nocumenti, più o meno gravi, che la norma intende evitare devono essere messi in relazione alla loro capacità lesiva nei confronti delle persone che dal getto pericoloso di cose vengono imbrattate, offese nella loro integrità fisica o molestate e turbate nella loro tranquillità. Il reato non si perfeziona quando i comportamenti enucleati nella norma sono idonei a danneggiare esclusivamente delle res.

(Nella specie, la Corte ha sottolineato che la contravvenzione è stata contestata sotto il profilo del getto di liquami atti ad imbrattare, e che dalla istruzione dibattimentale è emerso che lo sversamento ha causato danni solo alle colture senza riverberi negativi sulle persone. Mancando il requisito normativamente richiesto in modo indefettibile – idoneità della condotta ad offendere le persone – per la integrazione della fattispecie di reato, la Corte ha annullato senza rinvio la impugnata sentenza perché il fatto non sussiste).


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