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Rapporti fra linee guida regionali e nazionali

Corte Costituzionale, n. 344/10

Sono illegittime le norme regionali che individuano i luoghi non idonei all’installazioni di impianti che producono energia elettrica da fonti rinnovabili, in assenza delle linee guida nazionali, in quanto l’indicazione da parte delle Regioni dei luoghi ove non è possibile costruire i suddetti impianti può avvenire solo a seguito della approvazione delle linee guida nazionali per il corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio da parte della Conferenza unificata ex art. 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dovendosi qualificare l’indicata norma quale espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia ambientale. La predisposizione delle indicate linee guida è finalizzata a garantire un’adeguata tutela paesaggistica, di talché non è consentito alle Regioni «proprio in considerazione del preminente interesse di tutela ambientale perseguito dalla disposizione statale, di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa».

(Nella specie, il Collegio ha evidenziato che le norme regionali pugliesi, nella parte in cui prevedono aree non idonee all’installazione degli impianti eolici e i criteri per individuare le suddette zone, si pongono in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., sottolineando che l’impossibilità da parte delle Regioni di adottare una propria disciplina in ordine ai siti non idonei alla installazione degli impianti eolici prima dell’approvazione delle indicate linee guida nazionali rende, poi, irrilevante l’adozione di queste ultime avvenuta con il D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), nelle more del presente giudizio di costituzionalità).

L’art. 3, comma 16, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40, nella parte in cui in cui richiama le disposizioni del regolamento n. 16 del 2006 diverse dagli artt. 10 e 14, commi 2 e 7, prevedendo limiti, condizioni e adempimenti al cui rispetto è subordinato il rilascio dell’autorizzazione all’installazione di un impianto eolico, contrasta con l’art. 117, terzo comma, Cost., e, in particolare, con i principi fondamentali fissati dal legislatore statale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia. In particolare, viene in rilievo l’art. 12, commi 3 e 4, d.lgs. n. 387 del 2003, che disciplina il procedimento amministrativo volto al rilascio della indicata autorizzazione. La norma statale, infatti, ispirata a canoni di semplificazione, è finalizzata a rendere più rapida la costruzione degli impianti di produzione di energia alternativa e non contempla alcuna delle condizioni o degli adempimenti previsti dalle disposizioni regionali impugnate quali, tra gli altri, la necessaria previa adozione da parte dei Comuni di uno specifico strumento di pianificazione (PRIE) e la fissazione di un indice massimo di affollamento (parametro di controllo P).

Tale contrasto comporta la violazione dell’indicato parametro costituzionale, non potendo il legislatore regionale introdurre, nell’ambito del procedimento di autorizzazione di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, nuovi o diversi adempimenti rispetto a quelli indicati dalla norma statale.


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