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Localizzazione impianti eolici

TAR Ancona, n. 363/11

Non è conforme all’art. 117 Cost. una norma regionale che subordina l’installazione di impianti eolici alla sussistenza di alcuni requisiti di ventosità delle aree all’uopo individuate dai soggetti proponenti e ad una soglia minima di producibilità annua degli impianti. Ne consegue che a maggior ragione tali limiti non possono essere posti dalla Regione con provvedimenti amministrativi a contenuto pianificatorio o con atti puntuali.

(Nella specie, il Collegio ha sottolineato che il P.E.A.R. delle Marche è illegittimo nella parte in cui impone che le aree nelle quali si intende collocare impianti eolici abbiano una ventosità minima di 5 m/s. Allo stesso modo è illegittima la deliberazione di G.R. n. 829/2007, sempre nella parte in cui stabilisce criteri di localizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, visto che la Corte Costituzionale ha statuito che le Regioni non avevano il potere di adottare linee-guida per l’installazione degli impianti che utilizzano le energie rinnovabili prima dell’emanazione delle linee-guida statali. A proposito della deliberazione regionale n. 829/2007, il Tribunale, ai fini dell’accoglimento del ricorso incidentale, non ha ritenuto necessario sottoporre allo scrutinio della Corte Costituzionale la norma di legge sulla base della quale è stato adottato l’atto giuntale, in ossequio al principio per cui, prima di rimettere al Giudice delle leggi la questione di legittimità costituzionale di una norma, il giudice a quo deve verificare se la norma stessa sia passibile di un’interpretazione costituzionalmente orientata. Nella specie, il Collegio ha ritenuto che alla Giunta Regionale fosse precluso il potere di adottare criteri di localizzazione degli impianti eolici, nemmeno sotto le mentite spoglie di prescrizioni di carattere tecnico).

Scopo della procedura di VIA non è quello di dimostrare che un intervento umano sottoposto alla verifica di compatibilità ambientale non abbia alcuna incidenza sull’ambiente e sull’avifauna, perché se così fosse nessuno dei progetti sottoposto a VIA sarebbe autorizzabile [l’art. 5, let. c), del T.U. Ambiente così definisce l’impatto ambientale: “…l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti…”]; lo scopo è invece quello di accertare (o, attraverso prescrizioni, fare in modo) che tale impatto sia il meno rilevante possibile.

(Nella specie, il Collegio ha sottolineato che l’art. 11, comma 1, della L.R. n. 7/2004, disciplinando il procedimento di verifica di assoggettabilità, prevede che uno dei possibili sbocchi del procedimento sia il rilascio del parere favorevole con prescrizioni, il che vuol dire che le autorità che intervengono nel procedimento sono tenute a individuare tutti gli accorgimenti possibili per attenuare l’impatto ambientale di un’opera sottoposta a VIA. Inoltre, trattandosi di tipica vicenda nella quale la P.A. spende una discrezionalità tecnica, il Tribunale non ritiene che i ricorrenti abbiano provato in maniera adeguata – e tale da rimettere in discussione l’operato di una struttura regionale preposta al settore e dunque per definizione dotata di specifiche competenze – che il sito in argomento costituisce habitat naturale o corridoio di passaggio di specie animali che potrebbero risentire negativamente della presenza delle pale eoliche).

Non si può decretare l’annullamento di un atto amministrativo per il solo fatto che l’autorità emanante non avrebbe valutato tutte le possibili conseguenze negative che potrebbero verificarsi una volta eseguito l’intervento assentito.

(Nella specie, il Collegio non ha accolto la censura relativa alla mancata valutazione del pericolo di rottura accidentale delle pale eoliche. Ragionando con la stessa logica, continua il Collegio, si dovrebbe vietare tout court la realizzazione di parcheggi c.d. multipiano nelle zone abitate, visto che non è da escludere che un’autovettura parcheggiata all’interno possa saltare in aria, per cause accidentali o dolose, coinvolgendo nell’esplosione le altre vetture e mettendo a repentaglio la vita di coloro che risiedono nelle vicinanze. Al contrario, nel caso dei parcheggi esistono specifiche misure tese a prevenire incidenti, ad iniziare dai presidi antincendio per finire con il divieto di parcheggio nei piani interrati per i veicoli alimentati a gas. Nel caso concreto, conclude il TAR Marche, il pericolo di rottura accidentale delle pale è in linea generale scongiurato dalle caratteristiche costruttive delle pale – progettate apposta per resistere alla forza del vento – mentre in situazioni particolari di pericolo le autorità possono sempre imporre l’arresto delle turbine, anche su segnalazione dei soggetti che risiedono nelle vicinanze)

Sono prive di solide basi scientifica le affermazioni relative alla c.d. sindrome da turbina, alla base della quale è posta una produzione documentale fatta di articoli di giornale relativi alla vicenda umana di un soggetto che vive nelle vicinanze di un impianto eolico. Si tratta, infatti, di argomenti troppo fragili per affermare l’esistenza della c.d. sindrome da turbina eolica.


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