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Rifiuti da demolizione e nozione di sottoprodotto

Cassazione penale, n. 16727/11

I materiali provenienti da demolizioni rientrano nel novero dei rifiuti in quanto oggettivamente destinati all'abbandono: l'eventuale recupero è condizionato a precisi adempimenti, in mancanza dei quali detti materiali vanno considerati, comunque, cose di cui il detentore ha l'obbligo di disfarsi. L'eventuale assoggettamento di detti materiali a disposizioni più favorevoli, che derogano alla disciplina ordinaria implica la dimostrazione, da parte di chi lo invoca, della sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla legge.

(Nella specie, il Collegio ha sottolineato che, a prescindere da questioni prettamente giuridiche, detti materiali erano qualificati come rifiuti dallo stesso detentore, mediante l'attribuzione del codice CER 17.09.94 relativo a "rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03").

Il Pubblico Ministero questi deve fornire il provvedimento, con il quale dispone o convalida il sequestro, di adeguata motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti. Con riferimento a tale motivazione si è ritenuto però sufficientemente argomentato il provvedimento nel quale il Pubblico Ministero richiami per relationem, ai fini dell'individuazione del fatto per cui si procede e delle ragioni del sequestro, gli atti redatti dalla polizia giudiziaria, senza necessità di riprodurli ed è stata esclusa, in tale ipotesi, una eventuale lesione del diritto di difesa, che risulta garantito dalla consegna del verbale di sequestro e, comunque, dalla notifica del provvedimento del PM e dal successivo deposito ex art. 324, comma sesto C.P.P In definitiva, tranne nei casi in cui l'esigenza probatoria del "corpus delicti" sia in "re ipsa" è necessario che il provvedimento di convalida di sequestro probatorio effettuato dal Pubblico Ministero o il decreto di sequestro probatorio dallo stesso emesso contengano, quantomeno, una indicazione, ancorché essenziale e sintetica, delle esigenze probatorie che giustificano il vincolo.

(Nella fattispecie, il Collegio ha evidenziato che risultava dagli atti che il provvedimento di convalida conteneva un richiamo agli atti della polizia giudiziaria con la puntuale specificazione che gli stessi dovevano intendersi come parte integrante del provvedimento).


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