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Bonifica dei siti contaminati e discarica abusiva

TAR di Brescia, n. 4636/11

In materia di bonifica, l’amministrazione non può chiedere al proprietario onerose indagini con finalità esplorative se prima non chiarisce con sufficiente approssimazione l’ipotesi di inquinamento su cui intende operare, ma occorre indicare gli elementi che consentano di individuare la collocazione e la natura dei rifiuti e la diffusione dell’inquinamento, specie se l’area interessata dall’ordine di bonifica è indeterminata e comunque molto ampia.

(Nella specie, il Collegio ha sottolineato che i rilievi formali di contraddittorietà e genericità mossi dal ricorrente sono condivisibili, in quanto l’ordinanza impugnata non conteneva elementi che consentissero di individuare la collocazione e la natura dei rifiuti e la diffusione dell’inquinamento. L’area interessata dall’ordine di bonifica era, quindi, indeterminata e comunque molto ampia, e di conseguenza l’attività imposta al privato eccessivamente complessa. Il Comune, inoltre, avrebbe dovuto distinguere più chiaramente la bonifica dalla (logicamente anteriore) attività di caratterizzazione: il Collegio ha sottolineato che. anche se questi passaggi sono stati meglio precisati nella disciplina sopravvenuta, la distinzione era possibile e necessaria anche all’epoca in cui è stato adottato il provvedimento impugnato).


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