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Diritto alla tariffa incentivante per il fotovoltaico

Consiglio di Stato, n. 657/11

Nell’art. 8, comma 6, del d.m. 28 luglio 2005, i termini la cui inosservanza comporta la decadenza dal diritto alla tariffa incentivante sono riferiti al mancato compimento delle fasi di realizzazione ed esercizio dell’impianto e non alla mancata comunicazione al riguardo, emergendo da ciò l’evidente ratio della normativa di sanzionare con la decadenza dal diritto all’incentivazione non l’inadempimento formale della comunicazione delle operazioni di realizzazione dell’impianto ma quello, sostanziale, di non avere dato luogo a tali operazioni, in coerenza con il fine ultimo della normativa in materia consistente nella incentivazione della realizzazione degli impianti. Con il d.m. 19 febbraio 2007 è stata introdotta una disciplina innovativa rispetto a quella precedente, incidente sui requisiti e le modalità dell’incentivazione, risultando di conseguenza necessaria una normativa transitoria e finale disposta con l’art. 16, che prevede, in particolare, l’applicazione della normativa di cui ai decreti del 28 luglio 2005 e del 6 febbraio 2006 agli impianti che, ai sensi di questi, abbiano acquisito, entro il 2006, il diritto alle tariffe incentivanti (comma 1), la proroga, in questo caso, del termine per le comunicazioni di inizio lavori (comma 2), l’abolizione della possibilità di scorrimento delle graduatorie in caso di rinuncia o decadenza dei suddetti aventi titolo (comma 3), con ulteriori previsioni connesse e conseguenti. Tale normativa non risulta illegittima né irragionevole poiché idonea, in sintesi, a salvaguardare la posizione dei soggetti che abbiano maturato il diritto all’incentivazione ai sensi del regime precedente nell’anno antecedente l’entrata in vigore della nuova normativa, essendo una diversa previsione affetta da illegittima retroattività a fronte di un diritto quesito, a consentire in tal caso un breve differimento del termine per la comunicazione di inizio lavori, non viziata per disparità di trattamento poiché riferita ai soggetti aventi titolo all’incentivazione, a non consentire lo scorrimento delle graduatorie, in quanto relativo a soggetti comunque non aventi titolo nel regime precedente, ai sensi del già citato art. 7, comma 6, del decreto ministeriale del 28 luglio 2005, ed alla luce della logica esigenza di non incidere sull’applicazione di una disciplina innovativa con effetti di ultrattività di quella precedente basata su presupposti e regole procedimentali diversi.


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