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Realizzazione di un manufatto abusivo, in zona non sottoposta a vincolo

Cassazione 19330/11

La giurisprudenza di questa Corte è unanime nel ritenere che l'ordine di demolizione delle opere abusive emesso con la sentenza passata in giudicato non può essere sospeso se non quando sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che in un breve lasso di tempo sia adottato dall'autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con detto ordine di demolizione. Inoltre, al giudice chiamato a pronunciarsi sulla domanda di sospensione dell'esecuzione, per intervenuta presentazione di istanza di condono, è richiesto di verificare l'esistenza delle seguenti condizioni: riferibilità della domanda di condono edilizio all'immobile di cui in sentenza; proposizione dell'istanza da parte di soggetto legittimato; procedibilità e proponibilità della domanda, con riferimento alla documentazione richiesta; insussistenza di cause di non condonabilità assoluta dell'opera; eventuale avvenuta emissione di una concessione in sanatoria tacita (per congruità dell'oblazione ed assenza di cause ostative); attuale pendenza dell'istanza di condono; non adozione di un provvedimento da parte della P.A. contrastante con l'ordine di demolizione. L'art. 32 del D.L. 2692003 limita l'applicabilità del condono edilizio, con riferimento alle nuove costruzioni, a quelle aventi destinazione residenziale: ciò in quanto l'articolo 32, comma 25, ultimo periodo si riferisce espressamente alle nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 metri cubi per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente i 3.000 metri cubi. La circolare emanata nella materia tributaria non vincola il contribuente, che resta pienamente libero di non adottare un comportamento ad essa uniforme, in piena coerenza con la regola che in un sistema tributario basato essenzialmente sull'auto tassazione, la soluzione delle questioni interpretative è affidata direttamente al contribuente. La circolare nemmeno vincola, a ben vedere, gli uffici gerarchicamente sottordinati, ai quali non è vietato di disattenderla, senza che per questo il provvedimento concreto adottato dall'ufficio possa essere ritenuto illegittimo per violazione della circolare: infatti, se la (interpretazione contenuta nella) circolare è errata, l'atto emanato sarà legittimo perché conforme alla legge, se, invece, la (interpretazione contenuta nella) circolare è corretta, l'atto emanato sarà illegittimo per violazione di legge. La circolare non vincola addirittura la stessa autorità che l'ha emanata, la quale resta libera di modificare, correggere e anche completamente disattendere l'interpretazione adottata. La circolare non vincola, infine il Giudice tributario, dato che per l'annullamento di un atto impositivo emesso sulla base di una interpretazione data dall'amministrazione e ritenuta non conforme alla legge, non dovrà essere disapplicata la circolare, in quanto l'ordinamento affida esclusivamente al Giudice il compito di interpretare la norma (del resto, al Giudice tributario è attribuita, nella materia tributaria, la giurisdizione esclusiva).

(Nella fattispecie, il Collegio ha ritenuto infondato il ricorso, con il quale il ricorrente deduceva la violazione di legge, per aver presentato regolare domanda di condono edilizio per le opere realizzate, ricadenti in zona non sottoposta a vincolo).


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