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Nozione di rifiuto, sottoprodotto e materia prima secondaria

Cassazione penale, n. 14427/11

Con il D.Lgs n. 205/2010 il legislatore delegato ha abrogato, inter alia, l'art. 181 bis del D. Lgs n. 152/2006, che conteneva la definizione di materia prima secondaria e indicava i requisiti richiesti dalla norma per tale classificazione, escludendo le materie prime secondarie dalla categoria dei rifiuti di cui all'art. 183, comma 1, lett. a), del medesimo testo unico. Il nuovo articolo 184 bis nel D.Lgs n. 152/2006, ridefinisce, ampliandone la sfera di applicabilità, le caratteristiche del sottoprodotto, la cui nozione è stata espunta dall'art. 183 del medesimo testo unico in sede di ridefinizione della norma contenuta nell'art. 10 del D. Lgs n. 205/2010 che ha sostituito il testo del medesimo art. 183. L'art. 13, infine, ha introdotto l'art. 184 ter nel D. Lgs n. 152/2006, che definisce i criteri in base ai quali un materiale perde la qualifica di rifiuto. Si tratta, pertanto, di un criterio di classificazione innovativo, che, nella sostanza, ove rapportato alla previgente nozione di materia prima secondaria ne amplia la sfera di applicabilità.

(Nella specie, il Collegio ha evidenziato che, in ogni caso, i materiali oggetto di sequestro non potevano rientrare nella nozione di sottoprodotto, sia pure come novata dall'art. 184 bis del D. Lgs. n. 152/2006, trattandosi di materiali già sottoposti ad un ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale (art. 184 bis, comma 1 lett. c), mentre ha ritenuto opportuno valutare l’attuale sussistenza del fumus dei reati con riferimento ai criteri specificati nell'art. 184 ter del D. Lgs n. 152/2006, concernenti la perdita della qualifica di rifiuto. Dopo aver rivelato che l'ordinanza impugnata ha, tra l'altro, valorizzato, per escludere che i materiali sequestrati fossero qualificabili quali materia prima secondaria, la assenza di valore economico o il suo carattere irrisorio, requisito del valore economico, che era richiesto dall'abrogato art. 181 bis, comma 1 lett. e), mentre il vigente art. 184 ter, comma 1 lett. b), richiede solo che vi sia "un mercato o una domanda per tale sostanza o oggetto”, il Collegio ha annullato con rinvio l’ordinanza impugnata, per un nuovo esame che tenga conto delle innovazioni normative introdotte dal citato decreto legislativo in materia ambientale).


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