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Fonti rinnovabili di energia: casi in cui non è richiesta alcuna autorizzazione

TAR di Perugia

La formulazione dell’articolo 12 del D.Lgs n. 387/03 – ai sensi del quale la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione (comma 3) secondo il procedimento unico delineato dal comma 4, che prevede una conferenza di servizi alla quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate ed un termine massimo per la sua conclusione non superiore a novanta giorni, al netto della eventuale fase di v.i.a. All'installazione degli impianti per i quali non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai commi 3 e 4: ai medesimi impianti, quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla legge, con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività – è poco perspicua, e lascia aperta la questione della competenza, oltre che del procedimento, applicabili nelle ipotesi in cui, non essendo previsto il rilascio di alcuna autorizzazione (“altra”, rispetto a quelle richieste dalla generale disciplina urbanistico-edilizia - salva l’applicazione della d.i.a. al di sotto delle soglie di capacità di generazione richiamate dalla tabella A - o dalle specifiche discipline di settore, a tutela dell’ambiente, del patrimonio culturale, etc.), non occorre seguire la disciplina della autorizzazione unica. A tal fine soccorre la disciplina del d.m. 19 febbraio 2007, in basse al quale per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici per i quali non è necessaria alcuna autorizzazione, come risultante dalla legislazione nazionale o regionale vigente in relazione alle caratteristiche e alla ubicazione dell'impianto, non si dà luogo al procedimento unico di cui all'art. 12, comma 4, ed è sufficiente per gli stessi impianti la dichiarazione di inizio attività. Qualora sia necessaria l'acquisizione di un solo provvedimento autorizzativo comunque denominato, l'acquisizione del predetto provvedimento sostituisce il procedimento unico di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

(Nella specie, il caso sottoposto al vaglio del Collegio riguardava il ricorso di una società, esercitante attività agricola, che sosteneva l’incompetenza del comune al rilascio, al proprietario di un’area vicina a quelle di sua proprietà, del permesso di costruire per la realizzazione di un campo fotovoltaico a terra con relativa cabina elettrica di trasformazione, sulla base di quanto stabilito dall’art. 7-bis, della L.R. 1/04, in base al quale “l’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili è delegata alla provincia competente per territorio”. È vero, secondo il T.A.R., che il D.M. 19 febbraio 2007, dichiaratamente, dà attuazione all’articolo 7 (e non all’articolo 12) del D.LGS n. 387/03, che prevede l’adozione di un D.M. in ordine ai criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare. Nell’ambito di una disciplina complessivamente rivolta a tal fine, il predetto comma 7 appare estraneo all’oggetto definito dall’articolo 7, e (peraltro, insieme al comma 8, concernente i presupposti per la sottoposizione del progetto alla valutazione di impatto ambientale, ed al comma 9, concernente la compatibilità con la destinazione urbanistica di zona) appare estraneo anche all’oggetto dell’articolo 5 (procedure per l’accesso alle tariffe incentivanti). Tuttavia, si tratta di una disciplina che colma un vuoto”).


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