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Compromissioni su beni culturali ed ambientali derivanti da precedenti realizzazioni

Consiglio di Stato

L’intervento della Sovrintendenza deve tendere alla conservazione dei valori presidiati dal vincolo al fine di evitare ulteriori interventi deturpanti, a prescindere dall’esistenza di eventuali altre evidenze abusive, dal momento che la situazione di compromissione della bellezza naturale ad opera di preesistenti realizzazioni, anziché impedire, maggiormente richiede che nuove costruzioni non alterino maggiormente l’ambito protetto, nondimeno, la prevenzione di ulteriori deturpamenti deve essere effettiva e non solo teorica. La valutazione dell’Amministrazione va necessariamente, quindi, riferita alla circostante, anche se circoscritta, realtà dei luoghi nei quali il manufatto considerato viene ad inserirsi, dal momento che l’effettiva tutela del paesaggio, e non l’inutile evocazione di un valore astratto ed irreale, è l’obiettivo da perseguire nell’esercizio della funzione di tutela: il giudizio di comparazione dell’opera al contesto da difendere va compiuto, in conclusione, tenendo presente le effettive e reali condizioni di sistema dell’area in cui il manufatto è stato inserito.

(Nella fattispecie, il Collegio – nell’accogliere il ricorso di proprietari di immobili destinati a civile abitazione avverso una sentenza del giudice di primo grado, con la quale erano stati respinti i gravami proposti avverso i provvedimenti con i quali la Soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio aveva annullato l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune per la sanatoria degli immobili – ha sottolineato che, per effetto dell’intensa edificazione realizzata negli anni sessanta del secolo scorso, in gran parte oggetto di provvedimenti assunti in sanatoria dall’amministrazione comunale e favorevolmente esaminati dalla competente Soprintendenza, l’area appare, di fatto, sostanzialmente modificata nelle sue connotazioni essenziali, malgrado il vincolo paesaggistico successivamente imposto).


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