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Deposito temporaneo: luogo rilevante ai fini della nozione

Cassazione penale

Il luogo rilevante ai fini della nozione di deposito temporaneo non è circoscritto al solo luogo di produzione, potendosi eventualmente estendere ad altro sito nella disponibilità dell'impresa, a tal fine è però necessario che vi sia un collegamento funzionale con quello ove la produzione avviene.

 (Nella fattispecie, il Collegio ha sottolineato che correttamente la Corte di Appello ha desunto l'impossibilità di applicare la norma invocata dal ricorrente (art. 14 della L. 178/02) anzitutto, dalla diversità dei luoghi - tra loro distanziati di sette chilometri - ed ancora dalla entità dei rifiuti e dal requisito temporale: indici che, se negativi, come si verificato nel caso in esame, impediscono di inquadrare la condotta del concetto di deposito temporaneo che per sua stessa etimologia implica una sosta a carattere provvisorio in attesa di un immediato riutilizzo).

In materia di rifiuti provenienti da demolizione edilizia (qualificabili come rifiuti speciali non pericolosi) perché possa escludersi la ricomprensione di essi nel concetto, penalmente rilevante, di rifiuto, deve trattarsi materiali che vengano reimpiegati nello stesso cantiere, stante la interpretazione autentica della nozione di rifiuto contenuta nella L. 178/02, atteso che detti materiali sono conseguenza di un processo di produzione, comprendente la demolizione del manufatto ed il loro reimpiego integrale sul posto oltre che l'assenza di prova di un reale pericolo per l'ambiente. Peraltro come più volte precisato dalla giurisprudenza di questa Corte, l'eventuale riutilizzo di materiali provenienti da demolizioni edilizie in opere di sottofondo stradale senza l'apposita adozione dei test di cessione esclude che possa farsi luogo alla deroga prevista dall'art. 14 della citata legge 178/02.


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