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Impianti di microgenerazione alimentati a biomasse di origine vegetale

TAR di Ancona

L'art. 12 del D.Lgs n. 387/03, dopo aver disposto che le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti, statuisce che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico - artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine è convocata dalla Regione una conferenza di servizi entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico da concludersi nel termine massimo di 180 giorni, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione di cui alla L. n. 241/1990.

Gli impianti di micro generazione sono quelli per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione non superiore ad 1 Mw elettrico, alimentate dalle fonti energetiche rinnovabili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas).

La pirolisi è un metodo di combustione e di produzione energia dalle biomasse, ed è normativamente prevista: infatti, è utilizzata regolarmente per i termovalizzatori di rifiuti ed è prevista dal D.Lgs. 152/2006, il quale prevede, tra l'altro, che la conversione energetica della biomasse può essere effettuata attraverso la combustione diretta, ovvero previa pirolisi o gassificazione.

(Il Collegio ha sottolineato, nella specie, che dinanzi a tale normativa, appare evidente il valore di mero indirizzo della delibera regionale impugnata, in particolare con riguardo alle tecnologie utilizzabili. In ogni caso la delibera in questione non proibisce in alcun modo l'utilizzo di tale tecnologia.


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