Home Associazione Links Contatti
     
Editoriale Dottrina Giurisprudenza Convegni Segnalazioni
Cerca:

Segnala questo articolo Versione Stampabile Scaricare File

Sottoprodotti e materie prime secondarie

Corte di Cassazione penale

L'articolo 39, comma 3, del D.Lgs n. 205/10 ha abrogato, tra l'altro, il Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 181 bis, che conteneva la definizione di materia prima secondaria e indicava i requisiti richiesti dalla norma per tale classificazione, escludendo le materie prime secondarie dalla categoria dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico. L'articolo 12 del D.lgs n. 205/10, inoltre, ha introdotto nel testo unico ambientale l’articolo 184 bis, che ridefinisce, ampliandone la sfera di applicabilità, le caratteristiche del sottoprodotto, la cui nozione é stata espunta dall'articolo 183 del medesimo testo unico in sede di ridefinizione della norma contenuta nel Decreto Legislativo n. 205 del 2010, articolo 10 che ha sostituito il testo del medesimo articolo 183. L'articolo 13, infine, ha introdotto il Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 184 ter, che definisce i criteri in base ai quali un materiale perde la qualifica di rifiuto. Si tratta, pertanto, di un criterio di classificazione innovativo, che, nella sostanza, ove rapportato alla previgente nozione di materia prima secondaria ne amplia la sfera di applicabilità.

(Nella specie, il Collegio ha evidenziato che tali modificazioni legislative hanno indubbia influenza sulla valutazione relativa alla sussistenza del fumus commissi delicti, che deve essere valutata con riferimento ai criteri specificati nel Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 184 ter, concernenti la perdita della qualifica di rifiuto).


Segnala questo articolo Versione Stampabile Scaricare File

Associazione Giuristi Ambientali
tel. 06/87133093 - 06/87133080
Informativa privacy
powered By Diadema Sinergie