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Riparto di competenze e tutela del paesaggio

Corte Costituzionale, sentenza n. 275/11

Il bilanciamento tra le esigenze connesse alla produzione di energia e gli interessi ambientali impone una preventiva ponderazione concertata in ossequio al principio di leale cooperazione: di qui l’attribuzione alla Conferenza unificata della competenza ad approvare le linee guida in materia di fonti energetiche rinnovabili. Con le linee guida nazionali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia il legislatore ha inteso trovare modalità di equilibrio tra la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ambiente, la competenza legislativa primaria delle Province autonome in materia di paesaggio e la competenza legislativa concorrente, in materia di energia. La competenza legislativa delle suddette Province deve tuttavia coesistere con la competenza statale in materia di tutela dell’ambiente e con quella concorrente in materia di energia.: resta inteso, peraltro, che le competenze primarie delle Province in materia devono essere esercitate sia nell’ambito degli obiettivi nazionali di consumo futuro di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili, sia nell’ambito fissato dall’art. 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che stabilisce la ripartizione fra regioni e province autonome di Trento e di Bolzano della quota minima di incremento dell’energia prodotta con fonti rinnovabili. 

(Nella specie, la Consulta ha evidenziato che il vincolo contenuto nel punto 1.2. delle linee guida nazionali per l'autorizzazione degli iafr – le Regioni e le Province autonome a porre limitazioni e divieti in atti di tipo programmatorio o pianificatorio per l’installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili «esclusivamente nell’ambito e con le modalità di cui al paragrafo 17 – sulla scorta della precedente ricostruzione del riparto costituzionale delle competenze in materia, non trova giustificazione né nell’esigenza di mantenere integra la tutela ambientale, né nella necessità che la normativa legislativa e regolamentare provinciale si inserisca nell’ambito delle finalità stabilite nella disciplina europea e statale. Anche la disposizione di cui al punto 17.1 – le Regioni e le Province autonome possono procedere all’indicazione di aree e siti non idonei alla istallazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità di cui al presente punto e sulla base dei criteri di cui all’Allegato 3 – nella parte in cui si riferisce alle Province autonome non trova giustificazione né in norme di rango costituzionale, né nell’art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 e lede pertanto le competenze costituzionalmente garantite della ricorrente, a prescindere da ogni considerazione sulla legittimità del decreto ministeriale impugnato rispetto alle leggi statali vigenti, di competenza dei giudici comuni. Il punto 17.2., invece, da una parte non pone vincoli puntuali e concreti alle Province autonome e, dall’altra, ribadisce l’obbligo di tutti gli enti di rispettare le quote minime di produzione di energia da fonti rinnovabili, stabilite dal piano nazionale di riparto, in attuazione della direttiva europea. Essa è priva pertanto di lesività delle competenze costituzionalmente garantite della Provincia autonoma di Trento).


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