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Poteri del Comune di individuare aree inidonee alla realizzazione di impianti fotovoltaici

TAR di Perugia

Spetta alle linee guida nazionali il bilanciamento tra le esigenze connesse alla produzione di energia e le esigenze ambientali, mentre alle regioni è riservato l’adeguamento dei criteri alle rispettive esigenze territoriali, ma non è consentito porre limiti di edificabilità degli impianti su determinate zone del territorio regionale. Alle linee guida nazionali è anche rimessa l’individuazione delle aree per la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle zone agricole e di particolare pregio, per il prevalente risalto della gestione delle fonti energetiche nei confronti della tutela dell’ambiente e del paesaggio, che inibisce l’individuazione da parte delle regioni di criteri per l’individuazione di aree non idonee al corretto inserimento di impianti alimentati da fonti di energia alternativa. Rispetto alla tutela dell'ambiente e del paesaggio è stata, infine, riconosciuta la prevalenza della gestione delle fonti energetiche in vista di un efficiente approvvigionamento con l’utilizzo di fonti rinnovabili nei diversi ambiti territoriali, con illegittimità della moratoria generalizzata prevista da talune regioni e della previsione di fasce di rispetto in zone agricole e con restrizioni sui terreni destinati all'insediamento di impianti alimentati da fonti di energia alternativa. Il divieto alle regioni, in assenza di linee guida nazionali di porre limiti di edificabilità agli impianti su determinate zone del territorio vale, a maggior ragione dei confronti degli enti locali, perché privi della relativa potestà, come attualmente confermato nelle linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (D.M. del 10 settembre 2010) che abilitano le sole regioni, con esclusione dei comuni e delle province a porre limitazioni e divieti in atti di tipo programmatorio o pianificatorio per l'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili ed esclusivamente attraverso un'apposita istruttoria. 

(Nella specie, il Collegio ha ritenuto illegittima la disposizione comunale con la quale era stata individuata una nuova zona nella quale gli impianti alimentati da FER sono stati riconosciuti non assentibili).


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