In materia di rifiuti (anche di rifiuti da demolizione), può applicarsi la disciplina del deposito temporaneo in presenza dei presupposti ex art. 183, lett. bb) del D. Lgs. n.152/2006, ossia raggruppamento per natura omogenea, prima della raccolta e nel luogo di produzione, rispetto dei limiti quantitativi e temporali e delle norme sullo stoccaggio, destinazione a recupero o smaltimento (183 lett. bb) n. 2 TUA).
(Nella specie, la Corte ha confermato la sentenza di condanna in primo grado del ricorrente per il reato di cui all’art. 256, c.1 lett. a) TUA, avendo questi riutilizzato, per la formazione di un fondo stradale provvisorio, sito in un Comune diverso da quello in cui erano stati prodotti, rifiuti non pericolosi, costituiti da miscugli di cemento, mattoni, ceramiche e tondini di ferro. La Cassazione ha ritenuto inapplicabile - in radice - la disciplina sui sottoprodotti, non potendo definirsi l’attività di demolizione come un’attività di produzione di alcunché. Inoltre, ha ritenuto che, nella specie, difettassero tutti i requisiti, richiesti dalla normativa, per l’applicazione della disciplina sul deposito temporaneo).
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