Va invece accolto l’opposto indirizzo restrittivo, secondo cui la mera vicinanza di un’abitazione ad una discarica non legittima il proprietario frontista ad insorgere avverso il provvedimento di approvazione dell’opera, essendo necessaria la specifica prova del danno che questi riceva - nella propria sfera giuridica - o per il fatto che la localizzazione riduce il valore economico del fondo, o perché le prescrizioni dettate dall’autorità sono inidonee a salvaguardare la salute di chi vive nelle vicinanze o, infine, per il significativo incremento del traffico veicolare, potenzialmente idoneo ad incidere in senso pregiudizievole sui terreni limitrofi (conf. Cons. Stato, Sez. V n. 2460 del 2012)
(La Regione Sicilia, con decreto dirigenziale n. 391/2009 aveva rilasciato ad una Società l’autorizzazione per la realizzazione di un impianto di selezione e stabilizzazione della frazione organica dei rifiuti solidi urbani. Con successivo decreto n. 393/2009, aveva rilasciato l’autorizzazione integrata ambientale per un progetto di ampliamento della connessa discarica. I residenti nei vicini Comuni di Furnari e Terme Vigliatore avevano impugnato dinnanzi al TAR Catania i provvedimenti citati, lamentando la lacunosità dell’istruttoria svolta, sia in riferimento alla problematica inerente al controllo ed alla gestione degli odori, sia in ordine alle prescrizioni tecniche, imposte dal D. Lgs. n. 36/2003, per le discariche destinate al deposito di rifiuti contenenti amianto. Il G.A. di prime cure aveva accolto il ricorso, annullando gli impugnati decreti autorizzatori. La Società, titolare degli impianti, aveva impugnato la sentenza di primo grado, eccependo l’inammissibilità del ricorso originario, per difetto di legittimazione attiva in capo ai ricorrenti, i quali si erano limitati ad affermare genericamente di essere residenti nei Comuni vicini alla discarica e la circostanza notoria secondo cui la realizzazione di una discarica determina un deprezzamento economico dei fondi limitrofi. Il CGA ha dichiarato fondato il motivo di appello relativo alla mancanza di legittimazione dei ricorrenti ed annullato la sentenza di primo grado. Nel merito, ha sottolineato come l’argomento relativo al deprezzamento economico degli immobili limitrofi fosse labile, atteso che tale perdita di valore doveva già ritenersi verificata da lunghissimo tempo, con l’originaria autorizzazione e l’esercizio pluriennale della discarica e gli ampliamenti precedentemente assentiti).
Associazione Giuristi Ambientalitel. 06/87133093 - 06/87133080 |
Informativa privacy |
powered By Diadema Sinergie |