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Natura dell'ordine di bonifica e ripristino delle discariche abusive (nota a Cass. pen. n. 18815/2011)

Vincenzo Paone

L’art. 256, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006 dispone che «Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., consegue la confisca dell’area sulla quale é realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell’autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi».
Una recente sentenza della Corte suprema ci offre lo spunto per riflettere sulla natura dell’ordine di bonifica e di ripristino, tema che, per la verità, non è stato mai particolarmente approfondito dalla dottrina. Invero, la prima osservazione è che l’ordinamento conosce analoghe misure ripristinatorie nel settore del diritto penale ambientale. Pertanto, occorre rifarsi agli approdi della giurisprudenza che si è occupata in passato di questi provvedimenti.
In tema di demolizione degli immobili abusivi, si erano formati due orientamenti, uno volto a negare la giurisdizione ordinaria, valorizzando la natura prettamente amministrativa dell’ordine di demolizione impartito dal giudice penale in via meramente suppletiva; l’altro favorevole alla giurisdizione ordinaria rilevando che la sanzione specifica della demolizione ha una funzione direttamente ripristinatoria del bene offeso e quindi si riconnette all’interesse sotteso all’esercizio dell’azione penale. A sanare questa divisione sono intervenute le sezioni unite della Cassazione 19 giugno 1996, Monterisi che hanno riconosciuto la natura di provvedimento giurisdizionale all’ordine di demolizione, con la conseguenza che ne è demandata l’esecuzione al pubblico ministero ed al giudice dell’esecuzione, secondo i rispettivi ruoli. In motivazione, si precisa (a scanso di qualsiasi dubbio sulla natura del provvedimento) che «Senz’altro da condividere è la definizione di sanzione amministrativa dell’ordine di demolizione disposto dal giudice penale semprechè sia chiaro che si tratta non di potere affidato al giudice penale per il soddisfacimento di fini della pubblica amministrazione...Trattasi di affidamento al giudice di poteri che esulano dalle categorie ordinarie, e che restano caratterizzati dalla natura giurisdizionale dell’organo istituzionale, al quale il relativo esercizio è attribuito, natura giurisdizionale che ad un tempo impronta la forma, gli effetti e lo scopo stesso...se il potere di ordinare la demolizione attribuito al giudice penale pur di natura amministrati- va è volto al ripristino del bene tutelato in virtù di un interesse (anche di prevenzione) correlato all’esercizio della potestà di giustizia, il provvedimento conseguente compreso nella sentenza passata in giudicato, al pari delle altre statuizioni della sentenza, è assoggettato all’esecuzione nelle forme previste dagli art. 655 ss. c.p.p.».


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