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TAR Firenze, barriera fisica e barriera idraulica


Qualora emergano elementi che depongono nel senso di una sostanziale adesione delle competenti Amministrazioni in favore del modello della barriera idraulica, il mutamento di avviso da parte delle Amministrazioni stesse, con opzione verso un’altra tipologia di intervento, può avvenire soltanto in base ad una congrua ed approfondita motivazione ed all’esito di un’adeguata istruttoria, che tenga conto di tutte le circostanze rilevanti del caso: la sussistenza di tali obblighi procedimentali, prima ancora che da specifiche norme in vigore nel settore della disciplina ambientale, deriva dai principi generali di economicità e trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’art. 1, comma 1, della l. n. 241/1990, nonché dal divieto di aggravamento del procedimento amministrativo ex art. 1, comma 2, della citata l. n. 241.

 

(Nella fattispecie, il Collegio ha rilevato che l’Amministrazione avrebbe dovuto non solo valutare ed accertare l’effettiva inefficacia di misure meno invasive della barriera fisica – in particolare la barriera idraulica – ma anche l’effettiva necessità, efficacia e realizzabilità del sistema di confinamento fisico.

Pertanto, l’opzione il confinamento fisico, od anche per un utilizzo combinato delle differenti tipologie di intervento, avrebbe potuto legittimamente aver luogo solo all’esito di un’analisi comparativa tra le diverse alternative in gioco, che si sarebbe dovuta incentrare sull’efficacia delle diverse alternative nel raggiungere gli obiettivi finali, sulle concentrazioni residue, sui tempi di esecuzione e sulla loro compatibilità con l’urgenza del provvedere, e sull’impatto rispetto all’ambiente circostante gli interventi

In definitiva, detta analisi avrebbe implicato la valutazione comparativa dei vantaggi e degli svantaggi delle differenti opzioni sul campo, con necessaria precisazione, da parte della P.A., non solo dei vantaggi effettivi connessi alla misura del confinamento fisico, ma anche della comparazione con i relativi svantaggi, fornendo la prova di aver adeguatamente valutato questi ultimi).


La scelta del sistema della barriera fisica richiede un’attenta istruttoria sugli effetti che la barriera stessa ha sulle dinamiche idriche e geologiche dell’area sottostante, sulle possibili interazioni tre le due tipologie di barriera (idraulica e fisica), al fine di impedire duplicazioni di interventi (con inutile aggravio dei costi) e interazioni negative (che comportano un aggravamento dei rischi che si intendevano scongiurare); oltre ad un’analisi costi/benefici in merito alle quantità di materiale contaminato di cui la realizzazione dell’opera avrebbe richiesto la movimentazione.


Nel caso di specie, il Collegio ha sottolineato che dall’esame complessivo degli atti di causa non è emerso che la P.A. abbia svolto tali approfondimenti istruttori, né che abbia corredato la propria scelta in favore del modello del confinamento fisico del congruo apparato motivazionale, che invece si rendeva necessario. Ciò, tanto più che, nel caso di specie, la misura del contenimento fisico non si limita alle acque di falda, ma viene estesa ai terreni).



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